26.3331 · Mozione · 2026-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una revisione della LAV al fine di:
aumentare o permettere ai Cantoni di aumentare gli importi massimi previsti negli articoli 20 capoverso 3 e 23 capoverso 2 se l’importo della riparazione morale è stato fissato da un giudice penale o civile;
mantenere la competenza sussidiaria delle autorità LAV, conferendo anche al giudice del merito la competenza di fissare gli importi dovuti in virtù della LAV quando statuisce su pretese civili. La decisione giudiziaria dovrebbe essere trasmessa automaticamente all'autorità cantonale LAV competente al fine di garantire l’esecuzione e le verifiche successive;
armonizzare i termini previsti nell’articolo 25 con le norme dell’articolo 331 CPP per evitare che le vittime non possano far valere i loro diritti a causa di contraddizioni procedurali;
adottare le misure necessarie per semplificare e accelerare la procedura dinanzi alle autorità cantonali LAV, in modo da garantire un accesso effettivo e rapido alle prestazioni previste dalla legge.
Begründung
Diverse lacune pratiche limitano attualmente l’efficacia della LAV e creano situazioni ingiuste per le vittime. 1. Gli importi massimi previsti negli articoli 20 capoverso 3 e 23 capoverso 2 LAV comportano il rischio che l’indennizzo e la riparazione morale effettivamente versati siano inferiori all’importo fissato da un giudice penale o civile. Questa situazione riduce la portata delle decisioni giudiziarie e può essere percepita come una forma d’ingiustizia. 2. Permettere anche al giudice del merito di fissare gli importi previsti dalla LAV semplificherebbe notevolmente l’iter delle vittime, mantenendo la competenza delle autorità LAV quando non è emanata alcuna decisione giudiziaria. 3. In determinati casi, le richieste di indennizzo e riparazione morale presentate dalle vittime entro un anno dalla sentenza penale, quindi entro il termine legale, sono respinte in quanto le loro pretese civili non sono state fatte valere entro cinque anni, poiché la durata del procedimento penale non ha permesso di determinarle prima. È necessario armonizzare i termini per evitare che le vittime siano penalizzate dalla durata dei procedimenti penali. 4. La procedura dinanzi alle autorità cantonali LAV deve restare semplice, accessibile e rapida, conformemente allo spirito della legge. Miglioramenti organizzativi e procedurali sono necessari per garantire che le vittime ricevano un sostegno efficace entro termini ragionevoli.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale riconosce che le questioni sollevate nelle tre mozioni identiche (Jaccoud [26.3331], Maitre [26.3333] e Nantermod [26.3351] rivestono grande importanza nell’attuazione pratica della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5). Ciononostante, propone di respingere la mozione, per i motivi seguenti: La LAV è già sottoposta a revisione parziale (oggetto 25.080): il Consiglio federale ha adottato il pertinente messaggio il 22 ottobre 2025. Sono peraltro in fase di elaborazione diversi altri progetti nell’ambito della protezione dalla violenza. Un’ulteriore revisione parziale, che verte principalmente su questioni tecniche di dettaglio, rischia di frammentare i lavori legislativi ostacolando lo sviluppo coerente del sistema di aiuto alle vittime. Il Consiglio federale è disposto a esaminare le richieste principali della mozione. Il postulato Hurni (26.3051) «Analizzare e migliorare l’indennizzo delle vittime in Svizzera», che incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto che analizzi le lacune nell’attuale sistema d’indennizzo e presenti proposte di miglioramento, costituisce la sede appropriata. In questo quadro saranno esaminate anche l’adeguatezza degli importi massimi (art. 20 e 23 LAV) e l’efficacia della procedura (ruolo del giudice del merito, celerità della procedura). L’aumento degli importi massimi di indennizzo o il trasferimento di competenze tra autorità amministrative e giudici comportano ripercussioni finanziarie e organizzative per i Cantoni, incaricati di attuare l’aiuto alle vittime. Tali questioni potranno essere trattate in maniera sensata nel contesto più ampio del rapporto in adempimento del postulato Hurni. Questa visione d’insieme permetterà in particolare di garantire che le soluzioni proposte siano finanziariamente sostenibili e si iscrivano in maniera coerente nel sistema esistente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.