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26.3337 · Mozione · 2026-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica del Codice penale che preveda una norma penale specifica per le lesioni gravi e permanenti inflitte a un embrione o un feto, se il bambino è nato vivo e la lesione è imputabile a un terzo. La donna incinta deve essere esplicitamente esclusa dal campo d’applicazione e le regole di prescrizione devono essere adeguate in modo da garantire un accesso effettivo alla giustizia.

Begründung

Una recente sentenza del Tribunale federale (4A_648/2024 del 30 gennaio 2026) ha evidenziato una lacuna nel diritto penale svizzero. Secondo il diritto vigente, una lesione grave inflitta da un terzo a un embrione o un feto prima della nascita non può essere perseguita come lesione personale ai sensi degli articoli 122 e seguenti CP se il bambino è nato vivo, nemmeno in caso di lesioni gravi e permanenti. Nonostante sussistano pretese civili per danni prenatali, manca una reazione penale adeguata nei confronti dei terzi responsabili. Ne risulta un’incomprensibile disparità di trattamento nella tutela dell’integrità fisica: un grave danno alla salute di un bambino causato da un terzo resta impunito se l’atto è avvenuto prima della nascita. Il quadro legale indebolisce la protezione delle donne e dei nascituri dagli atti di violenza come pure l’effetto preventivo del diritto penale, ad esempio nel campo medico, farmaceutico o industriale. Anche l’accesso alla giustizia è compromesso, poiché le pretese civili spesso cadono in prescrizione prima che l’entità completa del danno si manifesti. La modifica di legge proposta non mira né a criminalizzare la gravidanza né a limitare l’autonomia della donna incinta. Gli atti compiuti dalla donna incinta o in esecuzione della sua volontà devono quindi essere esplicitamente esclusi. La modifica di legge deve includere specificamente solo i comportamenti di terzi che in violazione grave degli obblighi di diligenza o professionali causano danni prenatali le cui conseguenze si manifestano nel bambino nato vivo. Una norma penale chiaramente definita e sistematicamente coerente colmerebbe la lacuna di protezione senza mettere in discussione l’equilibrio del diritto all’interruzione della gravidanza.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale comprende la richiesta dell’autore della mozione di prevedere sanzioni efficaci nei casi di danni gravi e duraturi alla salute dei bambini garantendo alle persone interessate l’accesso alla giustizia. Riconosce anche che, in certi casi, la portata completa delle lesioni prenatali emerge solo a distanza di anni. Fa tuttavia notare che per le lesioni prenatali il diritto in vigore prevede la possibilità di far valere, nei confronti del medico o del fabbricante di prodotti farmaceutici, pretese di responsabilità civile, soggette a un termine di prescrizione assoluto di 20 anni in virtù dell’articolo 60 capoverso 1bis del Codice delle obbligazioni (RS 220), entrato in vigore il 1° gennaio 2020 con la revisione del diritto della prescrizione. Questa normativa tiene conto in particolare dei casi in cui i danni si manifestano nel corso degli anni. Il legislatore ha voluto mantenere frammentaria la protezione penale dell’embrione e del feto, limitandola all’interruzione punibile della gravidanza (art. 118 del Codice penale [CP; RS 311.0] e relativizzandola solo con l’articolo 119 CP (interruzione non punibile della gravidanza). Questa scelta si fonda sulla chiara sistematica del diritto penale, secondo cui il bene giuridico protetto dalle disposizioni in materia di lesioni personali è, in linea di principio, la persona dopo la nascita. L’estensione della protezione chiesta dalla mozione infrangerebbe questa sistematica sollevando numerose questioni sociali, etiche e pratiche di vastissima portata. Non si può peraltro escludere che una norma di questo tipo, al di là del suo obiettivo dichiarato, crei nuovi problemi, ad esempio per quanto riguarda la distinzione tra rischio ammesso e violazione punibile di un obbligo. Anche sul piano pratico, il Consiglio federale ritiene necessario dar prova di prudenza. Le cure mediche prodigate alle donne incinte impongono una complessa ponderazione degli interessi tra il benessere della futura madre e la protezione del nascituro da possibili effetti collaterali. Il diritto penale, cui si ricorre in ultima ratio, si presta solo in misura limitata a gestire in maniera appropriata tali situazioni. Una nuova norma penale contro terzi autori di lesioni potrebbe involontariamente limitare le cure mediche dispensate alle future madri. Inoltre, il consenso informato della futura madre potrebbe indebolire la protezione penale del nascituro, il che sarebbe contrario all'obiettivo perseguito dalla mozione. Infine, in termini sociopolitici non appare opportuno creare una nuova norma penale specifica partendo da un’unica sentenza di diritto civile del Tribunale federale. Le questioni sollevate portano a decisioni su valori fondamentali. Per valutare la necessità di adeguamenti legislativi sarebbe necessaria un’analisi approfondita di prassi, giurisprudenza e dottrina, nonché della normativa vigente in materia di interruzione della gravidanza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.