Mercato del lavoro. Condizioni quadro al passo con i tempi nel rispetto di un partenariato sociale forte
26.3342 · Postulato · 2026-03-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di indicare in un rapporto in che modo andrebbe modificata la legge sul lavoro per conferire maggiore flessibilità alle parti sociali nell’adozione di soluzioni aziendali, muovendosi all’interno di chiare linee guida legali e salvaguardando il livello di protezione raggiunto.
Begründung
Il mondo del lavoro svizzero è fortemente caratterizzato dal partenariato sociale. Grazie ai contratti collettivi di lavoro e agli accordi aziendali è possibile trovare soluzioni concrete, differenziate e settoriali che – a differenza delle disposizioni legali, più uniformi – consentono di tenere maggiormente conto delle diverse realtà di lavoratori e aziende.
In un contesto economico e sociale in costante evoluzione diventa sempre più importante la capacità delle parti sociali di sviluppare insieme soluzioni sostenibili e responsabili. Muovendosi nel rispetto di chiare linee guida legali, occorre verificare se e in quali settori vada loro assegnato un maggiore margine di manovra.
Scopo del presente postulato è sviluppare condizioni quadro che meglio si adattino alle realtà, sempre più divergenti, del mercato del lavoro odierno. Così facendo non si deve indebolire la protezione dei lavoratori, bensì rafforzare un partenariato sociale che ha dimostrato la sua validità, mantenendo lo stesso livello di protezione generale. Quando i partner sociali si accordano su soluzioni ponderate, la legge deve tenere in debito conto questi accordi: in questo modo si promuove la pace sociale, si aumenta l’applicabilità del diritto del lavoro e si rafforza la responsabilità comune dei rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il partenariato sociale è un elemento centrale del diritto del lavoro svizzero. Per molti settori sono in vigore già oggi contratti collettivi di lavoro che fissano norme settoriali o aziendali che, per i lavoratori, spesso vanno oltre al minimo legale delle condizioni di lavoro generali (p. es. per quanto riguarda la durata del lavoro, le vacanze e la continuazione del pagamento del salario in caso di incapacità al lavoro). Scopo della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e delle relative ordinanze è invece la protezione della salute dei lavoratori tramite norme di diritto pubblico vincolanti: i requisiti minimi definiti devono essere rispettati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Oltre alle disposizioni generali della LL, nell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) sono definite disposizioni speciali sulla durata del lavoro e del riposo che tengono conto delle esigenze particolari dei diversi rami. Queste disposizioni vengono definite nell’ambito di tavole rotonde con i partner sociali di volta in volta interessati. In questo modo anche le aziende che non sono riuscite a concludere un contratto collettivo di lavoro possono beneficiare di una regolamentazione speciale. Negli ultimi 10 anni l’ordinanza è stata modificata più di una ventina di volte (ultimamente per le imprese TIC, le fiduciarie e l’assistenza in convivenza).Il Consiglio federale ritiene che l’elaborazione di disposizioni speciali nell’OLL 2 offra già la flessibilità necessaria per includere i partner sociali in oggetto in modo da rafforzare il partenariato sociale e tenere conto delle esigenze dei diversi rami.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.