26.3350 · Interpellanza · 2026-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Da una trentina d’anni per i richiedenti l’asilo respinti esiste lo status «ammesso provvisoriamente». Se adempiono determinati criteri d’integrazione, dopo cinque anni di soggiorno queste persone possono presentare una domanda per casi di rigore.
La conversione in un permesso B garantisce maggiori diritti in materia di scelta del domicilio, viaggi all’estero, aiuto sociale e ricongiungimento familiare.
1. Dall’introduzione di questa possibilità, a quante persone è stato rilasciato un permesso per casi di rigore? Quante erano, in percentuale, rispetto all’effettivo annuo?
2. Da quanto tempo gli interessati esercitavano un’attività lucrativa al momento della presentazione della domanda e del rilascio del permesso?
3. Quante persone hanno successivamente presentato una domanda di ricongiungimento familiare e quante altre sono in tal modo giunte in Svizzera?
Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, a intervalli regolari è esaminato se sussiste ancora il motivo di protezione.
4. Negli ultimi anni, per quante persone la SEM ha verificato se sussiste ancora il motivo di protezione prima e dopo il rilascio del permesso B?
5. Nell’ultimo trentennio quali dieci nazionalità hanno beneficiato più spesso della normativa sui casi di rigore di cui all’articolo 84 capoverso 5 LStrI?
6. In quante domande di permesso per casi di rigore accolte l’identità o la cittadinanza erano sconosciute?
Un caso di rigore presuppone un’integrazione riuscita. A seconda dell’anno, il 70-87 per cento delle persone ammesse provvisoriamente dipende dall’aiuto sociale; tuttavia con un tasso d’occupazione compreso tra il 40 e il 49 per cento un numero relativamente elevato di loro esercita un’attività lucrativa.
7. A quante persone ammesse provvisoriamente è stato rilasciato un permesso B negli ultimi anni nonostante non esercitassero un’attività lucrativa, ad esempio perché beneficiavano di una rendita AI? Quante persone non dipendevano più dall’aiuto sociale al momento della conversione in un permesso di dimora?
8. Quante persone riconosciute come casi di rigore negli ultimi anni sono successivamente finite (di nuovo) a carico dell’aiuto sociale?
9. Quale autorità verifica, e in che modo, le competenze linguistiche, la reputazione e le prospettive a lungo termine di indipendenza economica? È stato derogato a questi criteri?
10. I figli nati o scolarizzati in Svizzera influiscono positivamente sulla domanda per casi di rigore?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dati attendibili a questo riguardo sono disponibili solo a partire dal 2008. Tra il 2008 e il 2025, 51 640 persone ammesse provvisoriamente (statuto F) hanno ottenuto un permesso per casi di rigore in virtù dell’articolo 84 capoverso 5 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). In media annua ciò rappresenta circa l’8 per cento delle persone con statuto F. I valori annui sono riportati nella tabella seguente: AnnoRilascio di un permesso di dimora per casi di rigore (art. 84 cpv. 5 LStrI)Percentuale rispetto al numero medio di persone con statuto F 2008325413,7 %2009268211,9 %2010265611,3 %201118668,0 %201216747,3 %201320569,2 %201419397,4 %201518615,9 %201618665,3 %201719575,0 %201819494,4 %201925425,4 %202028355,8 %202143769,2 %2022542411,9 %2023508211,2 %202442799,8 %202533427,9 %2008 - 202551 640 2. Al momento del rilascio del permesso, le persone in età lavorativa esercitavano un’attività lucrativa in media da due anni e mezzo. 3. Il ricongiungimento familiare dei titolari di un permesso per casi di rigore si fonda sulla medesima disposizione applicabile alle persone con permesso B (art. 44 LStrI) ed è di competenza delle autorità di migrazione cantonali. I permessi rilasciati ai famigliari di persone con permesso per casi di rigore non sono registrati in quanto tali, per cui non sono disponibili cifre al riguardo. 4. Tra il 2008 e il 2025 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha esaminato circa 23 000 casi per verificare se i motivi che avevano portato all’ammissione provvisoria sussistevano ancora. L’ammissione provvisoria termina quando una persona ottiene un permesso B. In seguito, i motivi dell’ammissione provvisoria non sono più riesaminati. 5. Tra il 2008 e il 2025 i cittadini dei seguenti dieci Paesi hanno ottenuto l’80 per cento di tutti i permessi per casi di rigore in virtù dell’articolo 84 capoverso 5 LStrI (in ordine decrescente): Afghanistan, Siria, Eritrea, Somalia, Serbia, Iraq, Cina, Sri Lanka, Bosnia ed Erzegovina, e Kosovo. 6. Un permesso per casi di rigore può essere rilasciato solo se l’identità dell’interessato è nota. Tra il 2008 e il 2025 nello 0,5 per cento dei casi (282 persone) la nazionalità è stata registrata con l’indicazione «Stato sconosciuto». 7. Questi casi non sono rilevati statisticamente nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). In linea di massima, il rilascio di un permesso per casi di rigore presuppone un’integrazione economica riuscita e la completa indipendenza dall’aiuto sociale. L’acquisizione di una formazione è equiparata alla partecipazione alla vita economica. Nell’esaminare un caso di rigore, le circostanze personali rilevanti (p. es. malattia grave, disabilità o compiti di assistenza di genitori soli) sono tenute in debito conto (art. 58a cpv. 2 LStrI). In tali casi non è escluso che una persona adempia i criteri d’integrazione per un permesso di dimora sebbene sia ancora (in parte) sostenuta dallo Stato (art. 77f dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). 8. Al riguardo non sono disponibili cifre né nel SIMIC né nella statistica dell’aiuto sociale dell’Ufficio federale di statistica (UST). Sebbene sia possibile distinguere i beneficiari dell’aiuto sociale in funzione del loro statuto di soggiorno, non si può effettuare una distinzione più specifica all’interno delle categorie di soggiorno. 9. I criteri menzionati sono esaminati dalle autorità di migrazione cantonali, che dispongono di un certo margine discrezionale. Nell’ambito della procedura di approvazione, la SEM garantisce il rispetto degli standard minimi, ossia competenze linguistiche di livello A1, un comportamento irreprensibile, una buona reputazione e un’integrazione economica riuscita. Le autorità esaminano specificamente ogni singolo caso e sono possibili eccezioni, poiché conformemente alle disposizioni legali l’esame deve considerare anche l’età e lo stato di salute. 10. Sì, in linea di massima è attribuita particolare importanza all’integrazione sociale e scolastica avanzata dei figli in Svizzera (art. 31 cpv. 1 lett. c OASA).