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26.3367 · Interpellanza · 2026-03-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:1. È anch’esso del parere che multe fino a 20 000 franchi per l’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione siano inaccettabili, in particolare in considerazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale?2. Come giudica l’effetto coercitivo che di fatto hanno queste multe, in particolare se in caso di mancato pagamento si rischiano pene detentive sostitutive?3. Condivide l’opinione che ricorrere a sanzioni finanziarie elevate per imporre un obbligo di vaccinazione sia incompatibile con il principio costituzionale della proporzionalità?4. Dal suo punto di vista, ci sono margini entro i quali i Cantoni devono muoversi nella determinazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 22 della legge sulle epidemie?5. È disposto a intervenire affinché i Cantoni rinuncino a comminare sanzioni sproporzionate in caso di inosservanza dell’obbligo di vaccinazione?

Begründung

Diversi Cantoni prevedono, nell’ambito di revisioni legislative, la possibilità di rendere obbligatorie le vaccinazioni a determinate condizioni. In alcuni, questa possibilità è già contemplata nelle rispettive leggi cantonali sulla sanità. La base legale è costituita dall’articolo 22 della legge sulle epidemie, che consente di ricorrere a questo provvedimento in caso di pericolo considerevole e per gruppi di persone particolarmente esposte. Le sanzioni previste dai pertinenti progetti legislativi sono particolarmente elevate. Nel Cantone di San Gallo, ad esempio, si prevede di poter infliggere multe fino a 20 000 franchi a chi si oppone a una vaccinazione ordinata dalle autorità. La comminazione di multe equivale a un obbligo indiretto di vaccinazione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Alcuni Cantoni prevedono, nelle proprie leggi sanitarie, una multa (art. 335 del Codice penale svizzero [CP; RS 311.0]) in caso di violazione di un obbligo di vaccinazione disposto da loro in virtù dell’articolo 22 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). L’importo indicato per i singoli casi rappresenta il limite superiore del quadro sanzionatorio previsto per le violazioni della legislazione sanitaria cantonale in questione. Entro tale quadro, la multa deve essere calcolata tenendo conto, in primo luogo, della colpevolezza e, in secondo luogo, delle capacità finanziarie dell’autore. Dal momento che la definizione del quadro legale per l’attuazione dell’articolo 22 LEp rientra nella competenza dei Cantoni, il Consiglio federale non si esprime in merito all’ammontare di quadri sanzionatori specifici. 2. A garanzia dell’osservanza degli obblighi di legge, spesso sono previste sanzioni penali o amministrative. Questo principio è applicato anche dai Cantoni nel caso di violazioni di obblighi di vaccinazione. Il Consiglio federale non si esprime in merito a specifiche sanzioni cantonali. 3. La comminatoria di pena prevista dalla legge deve essere proporzionata al valore del bene giuridico tutelato, mentre la pena specifica deve essere commisurata alla colpa. In ossequio al principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale non si esprime in merito a pene specifiche. Tuttavia, in via del tutto generale, si può ritenere che in caso di mancato rispetto di un obbligo di vaccinazione non venga applicata la multa massima prevista dalla legge. A titolo illustrativo si può fare riferimento alle raccomandazioni della Conferenza svizzera dei Ministeri pubblici riguardanti la commisurazione della pena per le violazioni delle misure di protezione contro la COVID-19, che suggerivano multe tra i 100 e i 1500 franchi. 4. Nella commisurazione delle pene, la Confederazione e i Cantoni devono rispettare i principi di colpevolezza e proporzionalità. Nel caso d’applicazione concreto, le sanzioni pronunciate dai Cantoni possono essere impugnate in sede giudiziaria. 5. La LEp non prevede conseguenze penali per il mancato rispetto di un obbligo di vaccinazione. Nel caso d’applicazione concreto, l’ammissibilità di disposizioni penali cantonali dovrebbe essere giudicata dai tribunali. Si fa peraltro presente che nell’ambito degli attuali dibattimenti parlamentari sulla revisione parziale della LEp possono essere presentate anche richieste relative al tema delle vaccinazioni obbligatorie. In tale contesto, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha chiesto un’integrazione volta a precisare che il mancato rispetto di un obbligo di vaccinazione non dovrebbe avere conseguenze penali, né a livello federale né a livello cantonale.