26.3370 · Interpellanza · 2026-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Le piattaforme di vendita per corrispondenza in linea come Temu, Shein o simili si sono affermate sul mercato svizzero. Il loro modello commerciale si basa spesso sul fatto che numerosi fabbricanti e commercianti spediscono la merce ai consumatori svizzeri direttamente da Stati terzi. Queste piattaforme, in forte espansione, fungono esclusivamente da intermediari. Sorgono così sempre più interrogativi in merito all’applicazione dei requisiti legali vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, protezione dei consumatori, restrizioni di tipo ambientale o finanziamento dei sistemi di riciclaggio.
I sistemi di riciclaggio svizzeri funzionano grazie a soluzioni settoriali. Tuttavia, se una quota crescente degli scambi commerciali avviene tramite piattaforme internazionali che non contribuiscono al finanziamento dei sistemi di riciclaggio svizzeri, viene a crearsi un problema strutturale provocato da comportamenti opportunistici.
L’articolo 32a ter della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) crea una base per attribuire maggiori responsabilità a chi assume tali comportamenti. L’attuazione concreta procede al momento nel quadro della revisione dell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR; RS 814.600), attualmente in fase di consultazione.
Qui si evidenzia tuttavia una lacuna fondamentale: sia nella LPAmb che nel progetto di revisione dell’OPSR (art. 6a) sono contemplate le imprese di vendita per corrispondenza in linea, ma non le piattaforme di vendita per corrispondenza in linea. A essere coinvolti nella pratica sono spesso una moltitudine di fabbricanti e fornitori esteri, che difficilmente possono essere integrati in modo efficace nei sistemi svizzeri. Questa impostazione rischia non solo di non risolvere la problematica dei comportamenti opportunistici, bensì di perpetuarla.
Come valuta il Consiglio federale l’attuale problematica dei comportamenti opportunistici nel finanziamento dei sistemi di riciclaggio svizzeri in relazione alle piattaforme di vendita per corrispondenza in linea?
In che misura l’attuazione dell’articolo 32a ter LPAmb e dell’articolo 6a OPSR garantisce che anche i prodotti venduti in Svizzera tramite piattaforme di vendita per corrispondenza in linea contribuiscano al finanziamento dei sistemi di riciclaggio esistenti?
Perché nell’attuale revisione dell’OPSR le piattaforme di vendita per corrispondenza in linea non vengono menzionate esplicitamente, nononstante siano le prime ad assumere comportamenti opportunistici per quanto riguarda i sistemi di riciclaggio svizzeri?
Quali adeguamenti sta valutando il Consiglio federale per garantire che i modelli di piattaforma siano integrati in modo efficace nella responsabilità del fabbricante e che vi sia parità di condizioni nel finanziamento dei sistemi di riciclaggio?
Stellungnahme des Bundesrates
1) I cosiddetti «free rider», che attuano comportamenti opportunistici, traggono beneficio da sistemi funzionanti senza contribuire al loro finanziamento e, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese di vendita per corrispondenza in linea o di altri operatori commerciali, non sono auspicabili. 2 e 3) La legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) distingue, sul piano normativo, tra piattaforme elettroniche e imprese di vendita per corrispondenza in linea. Secondo l’articolo 32ater della LPAmb, il Consiglio federale potrà obbligare, su richiesta di un’organizzazione settoriale, anche le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea a versare un contributo di riciclaggio anticipato (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all’interpellanza Tuosto 24.4406).Secondo l’articolo 32asexies della LPAmb, le piattaforme elettroniche appartengono ai gestori di piattaforme elettroniche e, secondo le disposizioni giuridiche attuali, sono soggette unicamente all’obbligo d’informare. Attualmente è in corso la concretizzazione, a livello di ordinanza, delle disposizioni relative alle imprese di vendita per corrispondenza in linea e alle piattaforme elettroniche. Secondo la pianificazione attuale, tali disposizioni dovrebbero essere poste in consultazione alla fine del 2026. 4) Qualora le basi legali attuali e la loro concretizzazione a livello di ordinanza non risultassero sufficienti, si potrebbe esaminare un adeguamento delle disposizioni legislative. Per esempio in futuro i gestori di piattaforme elettroniche potrebbero essere considerati, analogamente alle imprese di vendita per corrispondenza in linea, soggetti che mettono in commercio prodotti, e dovrebbero così cominciare a contribuire per conto dei loro utenti al finanziamento dei sistemi di riciclaggio esistenti. L’iniziativa parlamentare Rüegger 26.410 «Assoggettare le piattaforme di commercio elettronico alla LPAmb» mira a un adeguamento della LPAmb in tal senso.