26.3374 · Mozione · 2026-03-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una modifica della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) affinché le quote delle entrate dell’imposta federale diretta spettanti ai Cantoni vengano ripartite secondo la loro capacità finanziaria. La ripartizione va strutturata in modo tale che ai Cantoni con un indice delle risorse nella media spetti almeno il 17 per cento e che tutti i Cantoni abbiano diritto ad almeno il 15 per cento di tali entrate.
Begründung
L’articolo 128 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) disciplina le imposte che la Confederazione può riscuotere sul reddito delle persone fisiche e sul reddito netto delle persone giuridiche. Il capoverso 4 di tale articolo recita: «I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.»
Dall’entrata in vigore della riforma fiscale e del finanziamento dell’AVS (RFFA) nel 2020, la quota cantonale ammonta al 21,2 per cento ai sensi dell’articolo 196 capoverso 1 LIFD.
Tuttavia, la formulazione dell’articolo 128 capoverso 4 Cost. non presuppone che sia ammessa solo una regolamentazione secondo cui tutti i Cantoni hanno diritto a trattenere la medesima quota. È ipotizzabile che la quota possa essere graduata in modo inversamente proporzionale alla capacità finanziaria del Cantone. Dal rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni, pubblicato nel mese di marzo del 2024, è emerso che la «perequazione» in quanto obiettivo non è stata purtroppo raggiunta, anzi: le disparità tra i Cantoni finanziariamente più forti e quelli più deboli sono aumentate negli ultimi anni. Una graduazione contribuirebbe a raggiungere in modo più efficace l’obiettivo rappresentato dalla perequazione.
Sarebbe ad esempio ipotizzabile che, sulla base del calcolo dell’indice delle risorse, il valore medio delle quote trattenute da tutti i Cantoni ammonterebbe al 17,5 per cento. Il Cantone finanziariamente più forte potrebbe trattenere il 15 per cento, quello finanziariamente più debole il 20 per cento. Per quanto riguarda i Cantoni che si situano tra questi estremi, i valori andrebbero graduati proporzionalmente alla loro capacità fiscale.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è stata introdotta il 1° gennaio 2008. La NPC ha riorganizzato i compiti e ha introdotto una ridistribuzione diretta tra i Cantoni finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli. Essa comprende la perequazione delle risorse, la compensazione degli oneri e una compensazione dei casi di rigore limitata nel tempo. In questo modo è stato introdotto un sistema trasparente e basato su regole, i cui obiettivi sono sanciti dall’articolo 135 Cost. e dalla legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2). Prima del 2008 esisteva un sistema di ridistribuzione poco trasparente e difficile da gestire, composto da oltre 50 misure specifiche, in cui i flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni così come le quote cantonali sulle entrate dell’imposta federale diretta dipendevano in parte dalla capacità finanziaria del singolo Cantone. La graduazione dei trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni a seconda della capacità finanziaria di questi ultimi è stata soppressa con l’introduzione della NPC. La quota cantonale sulle entrate dell’imposta federale diretta è ora uguale per tutti i Cantoni ed è attualmente pari al 21,2 per cento del gettito dell’imposta federale diretta riscosso nel singolo Cantone. La graduazione delle quote cantonali a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni richiesta dalla presente mozione ripristinerebbe in parte la situazione in vigore prima del 2008. Verrebbe quindi creato un secondo strumento di perequazione finanziaria, che affiancherebbe quello presente, ma che non sarebbe coordinato con la perequazione delle risorse della NPC. Una simile misura non sarebbe sensata. Occorre inoltre tenere presente che l’accettazione della mozione non implicherebbe solamente una modifica a livello di legge nella LIFD, ma richiederebbe anche una modifica costituzionale. Sarebbe infatti necessario modificare l’articolo 128 capoverso 4 Cost., poiché dall’introduzione della NPC tale disposizione ha come unico scopo quello di disciplinare gli indennizzi ai Cantoni per le loro spese di esecuzione, garantendo una riscossione compatibile con gli incentivi. La compensazione finanziaria tra i Cantoni è invece disciplinata dall’articolo 135 Cost. Nel quadro del rapporto sull’efficacia (www.efv.admin.ch > Temi > Perequazione finanziaria > Rapporti sull’efficacia) vengono analizzati periodicamente il funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi della NPC e, su tale base, vengono formulate proposte di modifica. Nel quadro del prossimo rapporto verrà discussa la possibilità di un eventuale rafforzamento dell’effetto ridistributivo e saranno valutati in modo approfondito gli adeguamenti del sistema entrati in vigore nel 2020.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.