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26.3376 · Interpellanza · 2026-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il controprogetto indiretto all’iniziativa per imprese responsabili è in vigore dal 2022, le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni sono applicabili dall’esercizio 2023. Da allora sono sempre più criticate, in quanto sarebbero inefficaci, non raggiungerebbero gli obiettivi prefissati e rischierebbero di svantaggiare la Svizzera sul piano internazionale. Al contempo, con l’avamprogetto del 2024 il Consiglio federale ha prospettato un notevole ampliamento dell’obbligo di presentare una relazione (rendicontazione), mentre l’Unione europea sta sviluppando in modo sostanziale la sua regolamentazione, ponendo maggiormente l’accento su obblighi di diligenza vincolanti e sanzionabili.

In questo contesto e alla luce di una nuova iniziativa per imprese responsabili con controprogetto indiretto del Consiglio federale, si pongono questioni fondamentali sull’orientamento strategico della regolamentazione svizzera nell’ambito della responsabilità delle imprese.

  1. Come valuta il Consiglio federale l’attuale stato di attuazione della normativa in vigore, in particolare per quanto riguarda l’effettiva riduzione dei rischi per gli esseri umani e l’ambiente nonché la tutela della competitività internazionale e la credibilità della piazza economica svizzera?

  2. Quante imprese sono attualmente interessate dagli obblighi di rendicontazione vigenti? Quante lo sarebbero conformemente all’avamprogetto 2024? Come evolverebbe il numero di imprese interessate o sgravate se la Svizzera dovesse recepire in ampia misura le disposizioni UE in materia?

  3. A quanto stima il Consiglio federale l’onere amministrativo e finanziario che il proposto ampliamento degli obblighi di rendicontazione comporterà per le imprese rispetto alla pertinente normativa UE?

  4. A quanto ammonta l’onere amministrativo e finanziario per amministrare ed esaminare le relazioni?

  5. Il Consiglio federale condivide la valutazione secondo cui un approccio normativo all’insegna dei fatti e non dei rapporti, focalizzato maggiormente su obblighi di diligenza efficaci e applicabili invece di un ampliamento della rendicontazione, sarebbe più mirato ed efficace? In caso negativo, perché no?

  6. Quali miglioramenti concreti e misurabili sono stati constatati dall’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione e diligenza per quanto riguarda la trasparenza, la minimizzazione dei rischi e gli effettivi cambiamenti di comportamento da parte delle imprese?

Stellungnahme des Bundesrates

1 e 6. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) sulla rendicontazione in materia extrafinanziaria (art. 964a segg. CO) e quelle vertenti sui minerali provenienti da zone di conflitto e il lavoro minorile (art. 964j segg. CO) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022. Si rivolgono in primo luogo alle imprese, che secondo la normativa transitoria hanno avuto un anno per adeguarsi ai nuovi obblighi, applicabili a partire dall’esercizio 2023. I primi rapporti sono pertanto stati pubblicati nel primo semestre del 2024 (a condizione che l’esercizio corrisponda all’anno civile).È ancora troppo presto per una valutazione sistematica, comunque piuttosto difficile in assenza di documenti comparabili. Secondo l’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) del 5 marzo 2026 riguardante il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili» (www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso, Procedura di consultazione 2025/116 > Altri), le ricerche scientifiche mostrano sempre più che gli obblighi legali di rendicontazione impattano positivamente la performance aziendale in termini di ambiente e sostenibilità (AIR, pag. 69, disponibile in tedesco). 2. Secondo l’AIR del 5 marzo 2026, circa 200 imprese sono soggette all’attuale obbligo di rendicontazione. L’avamprogetto del 2024, che avrebbe riguardato circa 3500 imprese, è stato integrato nel controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili» inserendo i nuovi valori soglia dell’UE. Il controprogetto indiretto, posto in consultazione il 2 aprile 2026, imporrebbe tale obbligo a un centinaio di imprese. 3 e 4. L’esaustiva AIR del 19 febbraio 2024, concernente l’impatto di un recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 sulla pubblicazione di informazioni in materia di sostenibilità da parte delle imprese, stima a circa 620 milioni di franchi il costo annuo che l’avamprogetto del 2024 avrebbe cagionato alle imprese interessate, con circa due terzi dei costi risultanti dalla verifica esterna delle relazioni di sostenibilità.Il numero di imprese interessate dal controprogetto indiretto è molto più ridotto e i costi legati alla rendicontazione saranno di gran lunga inferiori a quelli previsti dall’avamprogetto del 2024. Secondo l’AIR del 5 marzo 2026, i costi annui sono compresi tra circa 13 e 121 milioni di franchi. Alla luce del campo d’applicazione decisamente ristretto, questi costi sono ritenuti proporzionati in rapporto al fatturato delle imprese interessate. 5. Il Consiglio federale ritiene fondamentale l’interazione tra obblighi di diligenza e rendicontazione. Quest’ultima crea trasparenza e comparabilità a favore di autorità, investitori e altri gruppi di interesse. Tuttavia, il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui gli obblighi di diligenza sono indispensabili all’efficacia di una gestione aziendale sostenibile. Per farli applicare, nel controprogetto indiretto propone un’autorità nazionale di sorveglianza e un regime di responsabilità civile nei casi in cui vengono violati.