26.3413 · Interpellanza · 2026-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Come valuta il Consiglio federale la possibilità di autorizzare aree balneari galleggianti temporanee o fisse (p. es. pontoni o zone di balneazione delimitate) nei fiumi svizzeri sul modello della Senna a Parigi?
Quali disposizioni del diritto federale (in particolare in materia di protezione delle acque, di sistemazione dei corsi d’acqua e di navigazione) sono determinanti per impianti di questo genere?
A quali condizioni le aree balneari galleggianti nei corsi d’acqua (fiumi e canali) sarebbero compatibili con la legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20)?
In che misura devono essere rispettate le prescrizioni del diritto federale in materia di sicurezza della navigazione?
Rispetto al nuoto libero, come valuta la questione della responsabilità civile in caso di incidenti in aree balneari fluviali ufficialmente attrezzate?
Ritiene che, alla luce del numero crescente di periodi di canicola, sia necessario intervenire per promuovere l’accesso ad aree balneari sicure nelle città?
Rispetto ai Cantoni e ai Comuni, quale ruolo spetta alla Confederazione nell’autorizzazione e nel coordinamento di impianti di questo genere?
Begründung
In molte città europee i fiumi vengono utilizzati sempre più spesso come aree ricreative di prossimità. L’esempio della Senna a Parigi dimostra che le aree balneari fisse o galleggianti consentono di nuotare in sicurezza nel fiume che attraversa il centro città.
Si tratta di impianti costituiti da pontoni, ovvero piattaforme galleggianti in legno e metallo saldamente ancorate e delimitate, attrezzate con scalette di accesso, salvagenti ed equipaggiamento di sicurezza.
Queste infrastrutture balneari si distinguono dalla maggior parte degli impianti svizzeri che si possono trovare finora sulle rive o in zone tranquille dei laghi. La soluzione adottata a Parigi integra infatti le aree balneari direttamente nel fiume, con corsie di nuoto chiaramente segnalate, offrendo così la possibilità di nuotare in sicurezza in città.
In Svizzera, il diritto in materia di protezione delle acque, di sistemazione dei corsi d’acqua e di navigazione disciplinano rigorosamente gli interventi sui fiumi. A ciò si aggiungono questioni relative alle responsabilità per le aree balneari fluviali ufficialmente attrezzate.
Chiedo al Consiglio federale di chiarire se e a quali condizioni sarebbe possibile realizzare aree balneari galleggianti o fisse nei fiumi e nei canali svizzeri. Una risposta chiara darebbe ai Comuni certezza in termini di pianificazione di strutture balneari sicure e rispettose dell’ambiente, aumentando il valore ricreativo di fiumi e canali e i benefici per la salute della popolazione.
Stellungnahme des Bundesrates
1) In Svizzera la popolazione può già beneficiare di spazi ricreativi di prossimità in laghi e fiumi nonché nei loro pressi. In molte città sono presenti stabilimenti balneari sorvegliati nei laghi e nei fiumi. Durante i mesi estivi, le acque svizzere sono molto frequentate da gommoni, nuotatori, bagnanti e, in alcuni casi, da navi in servizio regolare e battelli per il trasporto di merci. La necessità di ulteriori strutture deve quindi essere valutata a livello locale. 2-4) L’autorizzazione delle aree balneari menzionate nell’interpellanza necessita generalmente di notevole coordinamento, non solo con le altre utilizzazioni delle acque, ma anche, se del caso, con gli interessi di conservazione (in particolare la protezione delle rive e della natura). Inoltre, le aree balneari necessitano di un accesso a terra e potrebbe essere necessario costruire edifici e strutture supplementari sulle rive. I compiti di coordinamento summenzionati si svolgono nel quadro della procedura di pianificazione secondo l’articolo 2 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). All’interno di una zona destinata allo sport o al tempo libero è possibile autorizzare edifici o impianti conformi alla zona sulla base dell’articolo 22 LPT. Dal momento che di norma i fiumi che attraversano il centro città non sono assegnati al comprensorio insediativo, queste autorizzazioni richiedono obbligatoriamente l’approvazione dell’autorità cantonale competente (art. 25 cpv. 2 LPT).In questo contesto vanno rispettati anche i requisiti della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI; RS 747.201) per la sicurezza della navigazione. Pontoni e zone di balneazione delimitate necessitano inoltre di un’autorizzazione di cui all’articolo 8 della legge federale sulla pesca (OLFP; RS 923.0). Gli accessi a queste «aree balneari galleggianti» sono qualificati come impianti nello spazio riservato alle acque e, pertanto, devono essere a ubicazione vincolata e d’interesse pubblico come disposto all’articolo 41c capoverso 1 dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201). 5) In Svizzera, il proprietario di un impianto (p. es. un’isola balneare, un pontile, una piattaforma) è generalmente responsabile in caso di incidenti in aree balneari se la struttura non è adeguatamente protetta o se è prevedibilmente utilizzata in modo improprio. Il fattore decisivo è se il pericolo era riconoscibile e se l’operatore ha adottato misure di sicurezza ragionevoli. Molti fiumi svizzeri presentano forti correnti, livelli delle acque variabili e navigazione intensa. Pertanto, spesso gli utenti corrono un certo rischio. 6-7) Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire in questo ambito. Si tratta di una questione cantonale e comunale.