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26.3416 · Postulato · 2026-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto sull’applicazione della legge federale sulla protezione dei dati nello scambio di informazioni tra autorità e istituzioni con compiti pubblici. Il rapporto esaminerà in particolare:

  • le difficoltà riscontrate nella trasmissione di informazioni necessarie all’adempimento di compiti pubblici;

  • le conseguenze dell’esigenza di basi legali specifiche per il trattamento e la comunicazione di dati;

  • le divergenze di interpretazione e prassi tra autorità;

  • l’impatto di queste esigenze sull’efficacia dell’azione amministrativa.

Esaminerà in particolare se le attuali esigenze giuridiche permettono un’applicazione chiara e realistica del quadro legale o se generano un’incertezza giuridica che potrebbe ostacolare la cooperazione tra istituzioni pubbliche.

Begründung

Dall’entrata in vigore della revisione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD), si segnalano crescenti difficoltà nello scambio di informazioni tra autorità e istituzioni incaricate di adempiere compiti pubblici. Secondo l’articolo 34 LPD, le autorità possono trattare dati personali soltanto se lo prevede esplicitamente una base legale. All’atto pratico, questa esigenza comporta il moltiplicarsi di basi legali e regolamenti settoriali, che complicano la cooperazione tra autorità. A questi vincoli giuridici, accentuati dalla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, viene ad aggiungersi una tendenza all’interpretazione eccessiva delle esigenze in materia di protezione dei dati. Alcune autorità adottano quindi un approccio restrittivo e rinunciano a trasmettere informazioni se la base legale non sembra chiaramente esplicita. Il risultato: un’incertezza giuridica e prassi divergenti tra istituzioni. Un rapporto stilato dal Consiglio federale nel 2010 sullo scambio di dati tra autorità federali e cantonali concludeva che la protezione dei dati non costituiva un ostacolo maggiore a tali scambi. Da allora, il contesto amministrativo e tecnologico di una crescente collaborazione tra istituzioni si è notevolmente evoluto. In questo contesto, occorre fare di nuovo il punto della situazione per valutare se le attuali esigenze giuridiche comportano, nella prassi, blocchi amministrativi che potrebbero ostacolare il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In genere, qualsiasi trattamento di dati costituisce un’ingerenza nella sfera privata e nell’autodeterminazione informativa (art. 13 della Costituzione federale, Cost.; RS 101) e deve fondarsi su una base legale conforme all’articolo 36 Cost. Più grave è l’ingerenza, più precisa deve essere la base legale, in particolare in presenza di dati sensibili. Queste esigenze figurano ora negli articoli 34 e 36 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). La legge deve essere sufficientemente precisa, pur coprendo situazioni diverse e in parte imprevedibili al momento della sua adozione. L’evoluzione dei compiti dell’amministrazione e delle tecnologie disponibili hanno aumentato i flussi di dati, accrescendo i rischi per la sfera privata. Sussistono inoltre divergenze nella prassi, poiché la Confederazione è abilitata a legiferare soltanto nel settore pubblico federale e in quello privato. Anche se può complicare gli scambi tra autorità, l’esigenza di una base legale resta essenziale in democrazia. Per sostenere le autorità, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha elaborato una guida volta ad armonizzare le esigenze di legalità (Guida di legislazione – Protezione dei dati: www.ufg.admin.ch -> Stato & cittadino -> Strumenti di legistica), integrata dall’accompagnamento legislativo dell’UFG e dalle raccomandazioni dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Nel 2026 il Consiglio federale ha pure pubblicato, in adempimento del postulato Flach 19.4567, un rapporto dettagliato sul collegamento in rete delle banche dati (www.admin.ch > Media > Comunicati stampa e discorsi > 6 marzo 2026 > Il collegamento in rete delle banche dati della Confederazione e dei Cantoni richiede un attento coordinamento). Il Consiglio federale ritiene che un nuovo bilancio generale non apporterebbe alcun valore aggiunto. È tuttavia disposto a esaminare adeguamenti della guida di legislazione in materia di protezione dei dati già identificati nel rapporto in adempimento del postulato Flach 19.4567. Ciò concerne in particolare le esigenze applicabili ai progetti di messa in rete e l’armonizzazione delle prassi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.