Lexipedia

Migliorare la protezione degli agenti di polizia, dei soccorritori e dei pompieri. Accertare rapidamente eventuali contagi da malattie pericolose a seguito di aggressioni fisiche

26.3418 · Mozione · 2026-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare le basi legali affinché a seguito di aggressioni fisiche nei confronti di collaboratori dei servizi di pronto intervento (polizia, soccorso sanitario e pompieri) i pubblici ministeri possano senza indugio obbligare gli autori a sottoporsi a esami, in particolare prelievi di sangue, al fine di accertare o escludere il contagio da una malattia pericolosa.

Begründung

Durante gli interventi, gli agenti di polizia sono sempre più sovente aggrediti, anche a sputi e morsi, e feriti. Spesso si ignora se abbiano contratto una malattia contagiosa (HIV, epatite C ecc.). Il problema non riguarda solo gli agenti di polizia, ma tutti i collaboratori dei servizi di pronto intervento. Sottoporre gli autori a un esame permette di fare rapidamente chiarezza. Tuttavia, manca una base legale per far eseguire, se del caso in maniera coatta, questi esami. Quindi, se l’autore si rifiuta di sottoporsi a un test, gli interessati restano per settimane se non mesi in una situazione di incertezza psicologicamente molto pesante. Inoltre, spesso devono assumere inutilmente farmaci potenti con effetti collaterali considerevoli, talvolta persino potenzialmente letali (p. es. profilassi post-esposizione per l’HIV). I loro doveri professionali impongono agli agenti di polizia di esporsi a situazioni pericolose. In compenso, lo Stato ha un dovere di assistenza nei loro confronti: chi aggredisce fisicamente un agente di polizia e poi si rifiuta di sottoporsi a un test, agisce con malanimo. Lo Stato non può tollerare un comportamento tanto spregevole, altrimenti viola il suo obbligo di assistenza. In futuro il pubblico ministero dovrà essere autorizzato a obbligare gli autori a sottoporsi agli esami medici necessari, in particolare un prelievo del sangue, quando nella loro attività collaboratori dei servizi di pronto intervento (polizia, soccorso sanitario e pompieri) subiscono un attacco della loro integrità fisica che può comportare il contagio da una malattia pericolosa. Gli esami possono limitarsi ad accertare se l’autore è portatore di una malattia di questo tipo. Sarebbe il caso di istituire una base legale federale (opportunamente nel CPP), poiché leggi cantonali non coprirebbero né l’intero campo di applicazione né tutti i servizi di pronto intervento.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale prende sul serio il problema della violenza contro collaboratori dei servizi di pronto intervento e comprende quanto sia importante, a seguito di un’aggressione fisica, ridurre il periodo di incertezza legato a una possibile infezione da una malattia pericolosa. Tuttavia, la modifica chiesta dalla mozione, volta a permettere al pubblico ministero di ordinare un esame medico dell’aggressore, in particolare un prelievo di sangue, non sembra né efficace né opportuna. Un esito negativo dell’esame del sangue effettuato sull’aggressore non esclude con assoluta certezza un’infezione della persona aggredita, soprattutto nel caso dell’HIV e dell’epatite C, malattie per cui esiste una finestra diagnostica durante la quale il contagio non è ancora rilevabile. Viceversa, un esito positivo non permette di stabilire che la persona aggredita sia stata contagiata nel caso concreto. I collaboratori delle forze d’intervento aggrediti non possono fare altro che sottoporsi a un esame medico e prendere le precauzioni necessarie (p. es. sottoporsi alla profilassi post-esposizione all’HIV). Per quanto riguarda l’integrazione della normativa richiesta nel Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), si rinvia all’articolo 1 capoverso 1 CPP, secondo cui il CPP disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni. I provvedimenti coercitivi, quali le ispezioni corporali di persone (art. 251 segg. CPP), sono intesi solo ad assicurare le prove, garantire la presenza di persone durante il procedimento o garantire l’esecuzione della decisione finale (art. 196 CPP). Il provvedimento coercitivo proposto nella mozione non rientra nello scopo del CPP: è infatti contrario a questo principio, poiché non è finalizzato al perseguimento penale, bensì alla salvaguardia di interessi medici. Se lo stato infettivo dell’aggressore è rilevante per il procedimento penale (p. es. propagazione di malattie dell’essere umano, art. 231 del Codice penale [CP; RS 311.0]), l’articolo 197 CPP in combinato disposto con l’articolo 251 CPP costituiscono già una base legale sufficiente per consentire un esame dello stato fisico della persona. Infine, il provvedimento chiesto nella mozione riguarda il diritto sanitario, in cui la Confederazione dispone solo di una competenza legislativa limitata. L’articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale (Cost.; RS 101), pur permettendo alla Confederazione di emanare prescrizioni per combattere malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne, difficilmente può fungere da base per una disposizione destinata anzitutto a ridurre il carico psicologico delle forze d’intervento. Inoltre, non consentendo di determinare con certezza assoluta la trasmissione di una malattia, la normativa proposta non permetterebbe né di raggiungere l’obiettivo psicologico auspicato, né di combattere efficacemente le malattie. Sarebbe dunque contraria al principio di proporzionalità, che esige che le misure statali siano adeguate, necessarie e ragionevoli (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost.).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Migliorare la protezione degli agenti di polizia, dei soccorritori e dei pompieri. Accertare rapidamente eventuali contagi da malattie pericolose a seguito di aggressioni fisiche | Lexipedia | Lexipedia