26.3421 · Interpellanza · 2026-03-20
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: Ritiene che vi sia una differenza tra il dovere etico di ridurre la sofferenza animale (principio di riduzione) e quello di proteggere i soggetti di studio umani?Perché, nonostante la trasparenza, il polo di ricerca e la proprietà intellettuale possono essere protetti nell’ambito della ricerca clinica sull’essere umano, mentre sembra che non possano esserlo nel campo della sperimentazione animale?È disposto a valutare in che misura il principio di preregistrazione obbligatoria degli studi (analogo a quello previsto dalla LRUm) possa essere esteso alla sperimentazione animale con forte aggravio, al fine di consentire una maggiore trasparenza e un controllo indipendente della pubblicazione dei risultati?Può quantificare i costi aggiuntivi (personale, infrastrutture) che sarebbero generati ogni anno se i progetti di ricerca che prevedono sperimentazioni animali con forte aggravio dovessero essere resi pubblici per mezzo di un registro?Quali esperienze ha acquisito finora in relazione alla registrazione e alla pubblicazione obbligatorie di studi conformemente alla LRUm e qual è la sua valutazione al riguardo in vista di una registrazione e una pubblicazione obbligatorie degli studi che prevedono sperimentazioni animali con forte aggravio?CofirmatariArslan, Brenzikofer, Chollet, Clivaz Christophe, Glättli, Mahaim, Porchet, Prelicz-Huber, Rosenwasser, Weichelt
Begründung
La legge federale sulla protezione degli animali prevede che gli esperimenti sugli animali debbano essere limitati al minimo indispensabile. L’ordinanza sulla protezione degli animali definisce i criteri da elencare nella domanda di autorizzazione dell’esperimento per valutare l’indispensabilità. La legge federale sulla protezione degli animali stabilisce inoltre in che modo le informazioni debbano essere rese pubbliche.Nei suoi pareri in risposta a interventi parlamentari e nei dibattiti pubblici, il Consiglio federale ha sempre anteposto il segreto a scopo di ricerca, la protezione dei ricercatori e la salvaguardia del polo di ricerca al principio di trasparenza e respinto la pubblicazione di informazioni prima della sperimentazione.La legge sulla ricerca umana, invece, prevede che chi conduce uno studio registri e pubblichi in banche dati pubbliche informazioni complete sul progetto di ricerca e tutti i risultati (positivi e negativi).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Una delle differenze più importanti tra la sperimentazione animale e la ricerca sull’essere umano è il requisito del consenso informato: mentre gli esseri umani partecipano volontariamente ai progetti di ricerca (o con il consenso del proprio rappresentante legale), gli animali vengono utilizzati a questo scopo quando sono soddisfatti i relativi requisiti di legge. Per motivi legati alla protezione degli animali, gli aggravi arrecati devono sempre essere giustificati da interessi preponderanti (art. 3 lett. a della legge sulla protezione degli animali [LPAn; RS 455]). Questo vale in particolar modo per gli esperimenti sugli animali, che devono essere limitati al minimo indispensabile (art. 17 LPan) e la cui ammissibilità deve essere giustificata mediante una ponderazione degli interessi (art. 19 cpv. 4 LPan). L’articolo 12 della legge sulla ricerca umana (LRUm; RS 810.30) stabilisce che, anche nel caso della ricerca umana i rischi e gli incomodi per la persona che partecipa a un progetto di ricerca devono essere per quanto possibile ridotti al minimo e che i rischi e gli incomodi prevedibili non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio presumibile. 2. Al momento di pubblicare i risultati della ricerca sull’essere umano, il segreto di ricerca e il segreto commerciale non devono essere protetti nella stessa misura dei risultati derivanti dalla sperimentazione animale. Questi ultimi vengono ottenuti in una fase molto più precoce e richiedono di essere ancora protetti, ad esempio tramite brevetti. Inoltre, la registrazione dei progetti di ricerca nel campo della ricerca umana è un’opportunità per attrarre partecipanti interessati allo studio. Gli studi nel campo della sperimentazione animale hanno spesso finalità diverse (ad es. formazione) rispetto alla ricerca sull’essere umano. 3. Nel 2023 l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha commissionato uno studio di fattibilità all’Università di Berna. Secondo tale studio, rendere obbligatoria la preregistrazione è prematuro, poiché permangono dubbi in relazione sia alla fondatezza sia agli aspetti tecnici e materiali dell’attuazione. Il compito della Confederazione è piuttosto quello di promuovere il ricorso alla procedura di preregistrazione. Ciò potrebbe essere fatto, ad esempio, proponendo di limitarla al grado di aggravio 3 per tenere conto degli esperimenti particolarmente rilevanti ai fini della protezione degli animali. Anche le sintesi non tecniche dei progetti possono apportare un valore aggiunto in termini di trasparenza. Nella sperimentazione animale è quindi necessario delineare un panorama della situazione e fornire ai ricercatori una formazione approfondita sulla procedura di preregistrazione. I risultati dello studio sono stati integrati anche nelle discussioni sull’iniziativa parlamentare Christ 21.426 «Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale». 4. I costi di un registro pubblico dipendono dal tipo e dalla portata dei dati pubblicati e dalle funzionalità necessarie. Sulla base dell’esperienza acquisita nel campo della ricerca umana e con l’applicazione digitale impiegata nella sperimentazione animale (animex-ch), si prevedono costi una tantum dell’ordine di 500 000 franchi per l’adeguamento di animex-ch. A ciò si aggiungono le risorse di personale necessarie per l’attuazione, stimate in un ulteriore equivalente a tempo pieno (ETP). I costi ricorrenti dovrebbero essere di 0,5 ETP all’anno per l’esercizio e l’assistenza, più il 15 per cento dei costi di realizzazione all’anno per la manutenzione e l’assistenza. Lo studio di fattibilità ha dimostrato che la disponibilità alla preregistrazione dipende dalla possibilità di inserire i dati direttamente in animex-ch. 5. Dall’entrata in vigore della LRUm, il 1° gennaio 2014, per le sperimentazioni cliniche vige l’obbligo di registrazione prima dell’inizio dello studio, ovvero in via prospettica. Inoltre, dal 1° marzo 2025 occorre pubblicare in un registro i risultati più importanti delle sperimentazioni cliniche e una sintesi comprensibile ai non addetti ai lavori. Le norme sono in gran parte in linea con le prassi internazionali e sono ampiamente accettate dalla comunità scientifica. I dati disponibili per il 2016 rivelano che i ricercatori rispettano in larga misura l’obbligo di registrazione prospettica.