26.3428 · Interpellanza · 2026-03-20
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Lo sci fa parte della cultura alpina della Svizzera. Chi pratica questo sport raggiunge tuttavia spesso velocità comprese tra i 40 e gli 80 km/h. Il potenziale di pericolo è quindi del tutto paragonabile a quello del traffico stradale. È dimostrato che l’alcol compromette la percezione, i tempi di reazione, l’equilibrio e la capacità di giudizio. Secondo i dati dell’Ufficio prevenzione infortuni, ogni anno in Svizzera oltre 60 000 persone subiscono infortuni durante la pratica di sport invernali. I costi per l’economia ammontano a circa 600 milioni di franchi all’anno. Sebbene negli ultimi anni il numero di infortuni sia rimasto stabile, si pone la domanda se siano necessarie ulteriori misure di prevenzione.
In Italia vige dal 2022 un limite di alcolemia dello 0,5 per mille per gli sciatori: in caso di controlli sono previste multe. Anche in Austria crescono le discussioni su regole più severe. In Svizzera, per contro, non è previsto finora alcun limite specifico di alcolemia sulle piste da sci. Già oggi, tuttavia, il consumo di alcol in caso di incidente può avere conseguenze dal punto di vista assicurativo ed essere qualificato come negligenza grave.
Come valuta il Consiglio federale il ruolo del consumo di alcol negli infortuni di sci e snowboard in Svizzera? Di quali dati o informazioni dispone al riguardo?
In caso di infortuni sciistici in Svizzera vengono raccolti sistematicamente dati sul consumo di alcol (sia delle vittime che degli eventuali responsabili)? Se sì, da quali organi e con quali risultati? Se no, il Consiglio federale lo riterrebbe auspicabile?
Come valuta il potenziale di pericolo del consumo di alcol durante la pratica dello sci rispetto ad altre situazioni di traffico caratterizzate da velocità comparabili?
Quali basi legali si applicano già oggi alla valutazione del consumo di alcol in caso di infortuni sciistici (ad es. diritto della responsabilità civile, diritto penale o diritto delle assicurazioni)?
In base alle informazioni a disposizione del Consiglio federale, come considerano le assicurazioni il consumo di alcol in caso di infortuni sciistici, in particolare per quanto riguarda la negligenza grave o le riduzioni delle prestazioni? In quanti casi le assicurazioni procedono a riduzioni delle prestazioni? A partire da quale limite di alcolemia si configura una negligenza grave?
Il Consiglio federale ritiene necessario adottare ulteriori misure di prevenzione o intraprendere interventi normativi sulle piste da sci?
È a conoscenza delle esperienze maturate in Paesi che applicano limiti di alcolemia sulle piste da sci (ad es. l’Italia) e delle loro ripercussioni sulla prevenzione, sul numero di infortuni o sull’applicazione delle norme?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla sicurezza negli sport invernali. Il Tribunale federale prende come riferimento le regole stabilite dalla Federazione internazionale di sci (Fédération Internationale de Ski, FIS) per valutare l’adempimento dell’obbligo di diligenza negli sport invernali. La prima regola della FIS stabilisce l’obbligo di adottare un comportamento rispettoso: ogni utente della pista è tenuto a comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo, danneggiare o ostacolare nessuno. 1. e 2. Negli sport invernali, come in altri settori che presentano un elevato rischio di infortunio, il consumo di alcol può compromettere la percezione, i tempi di reazione e la coordinazione e, di conseguenza, incidere negativamente sulla sicurezza. Un consumo a basso rischio o la totale astensione dall’alcol prima e durante la pratica di uno sport invernale sono alla base di un comportamento responsabile e rispettoso. In Svizzera non vengono rilevati sistematicamente dati sul consumo di alcol in caso di infortuni negli sport invernali. Di conseguenza, non è possibile quantificare il rischio in modo attendibile né valutare l’impatto effettivo del consumo di alcol sugli infortuni che si verificano durante la pratica di tali sport. Il Consiglio federale ritiene che un rilevamento sistematico dei dati sia difficile da realizzare e che comporterebbe un onere sproporzionato. 3. È difficile effettuare un confronto con altre situazioni di traffico, poiché le circostanze possono differire notevolmente. 4. e 5. Secondo l’articolo 41 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), chiunque è tenuto a riparare il danno cagionato con intenzione o per negligenza ad altri o alla proprietà altrui. Lo stesso principio si applica per atti commessi in uno stato momentaneo di irresponsabilità colposa, come previsto dall’articolo 54 capoverso 2 CO. Sotto il profilo penale, gli infortuni negli sport invernali assumono particolare rilievo nel caso in cui diano luogo a lesioni colpose secondo l’articolo 125 del Codice penale (CP; RS 311.0) o al reato di omicidio colposo secondo l’articolo 117 CP. Ciò presuppone la violazione di un obbligo di diligenza potenzialmente riconducibile a un consumo di alcol tale da alterare lo stato di coscienza durante la pratica degli sport invernali. Nel caso di reati commessi per ebbrezza e irresponsabilità colpose, può inoltre trovare applicazione l’articolo 263 CP. Se dagli atti relativi all’infortunio emergono indizi sufficientemente chiari di consumo di alcol, che dimostrano la sussistenza delle condizioni costitutive del reato di negligenza grave, gli assicuratori contro gli infortuni valutano la possibilità di una riduzione delle prestazioni sulla base dell’articolo 37 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20). Gli assicuratori contro gli infortuni svizzeri riportano che tali casi si verificano estremamente di rado. Come accade per altri infortuni, fatta eccezione per gli incidenti stradali, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) riduce le prestazioni del 10 per cento in caso di tasso alcolemico compreso tra 1,5 e 1,99 per mille e del 20 per cento in caso di tasso alcolemico superiore a 2 per mille. In caso di infortunio causato da un terzo, le assicurazioni contro gli infortuni verificano inoltre se può essere esercitato il diritto di regresso secondo gli articoli 72 e seguenti della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni (LPGA; RS 830.1). 6. La legge vigente non stabilisce un limite alcolemico per gli sport invernali. Al momento il Consiglio federale ritiene fondamentale adottare misure di prevenzione, promuovere campagne di sensibilizzazione e accrescere la consapevolezza della responsabilità individuale di chi pratica tali sport. 7. Il Consiglio federale segue gli sviluppi negli altri Paesi. Sono disponibili i primi dati provenienti dall’Italia, i quali non sono però sufficienti per valutare in modo attendibile le conseguenze dell’alcol sul numero di infortuni o sull’efficacia della prevenzione.