Eliminare le scappatoie fiscali con l'introduzione di uno scambio automatico di informazioni per i conti nazionali
26.3436 · Interpellanza · 2026-03-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Attualmente in Svizzera non è previsto uno scambio automatico di informazioni per i conti nazionali. Lo scambio automatico di informazioni con l’estero, in vigore dal 2017, ha portato alla luce, nell’ambito dell’amnistia fiscale unica, fondi non dichiarati pari a 35 miliardi di franchi. 1. Si può ipotizzare che la situazione in Svizzera sia simile, soprattutto per l’1 per cento più ricco, che oggi detiene il 42 per cento del patrimonio totale. 2. L’economista losannese Marius Brülhart stima che in Svizzera vi siano patrimoni non dichiarati al fisco per un valore di 400 miliardi di franchi. 3. Ciò rappresenterebbe il 60 per cento circa del prodotto interno lordo. Considerate le sfide finanziarie che la Confederazione e molti Cantoni si trovano ad affrontare, eliminare le scappatoie fiscali sembra essere una priorità urgente.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale condivide la stima secondo cui l’1 per cento più ricco delle persone facoltose in Svizzera non dichiara attualmente una parte significativa del proprio patrimonio?
2. Con la nuova legge del 26 settembre 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG; FF 2025 2900) sarà introdotto un registro degli aventi economicamente diritto. Il Consiglio federale ritiene che, a seguito della sua introduzione, Confederazione e Cantoni disporranno di informazioni sufficienti per impedire che le persone facoltose collochino parte del loro patrimonio in strutture societarie complesse (ad es. società holding), al fine di eludere le imposte cantonali sulla sostanza?
3. Quali meccanismi per lo scambio di informazioni e misure di trasparenza fiscale dovrebbero essere introdotti a livello federale per poter effettivamente sfruttare il potenziale gettito derivante dall’eventuale introduzione di un’imposta federale sulla sostanza?
2 I. Z. Martínez, S. Marti,& F. Scheuer (2025). «Der Einfluss von Vermögenssteuern auf die Vermögensverteilung in den Schweizer Kantonen, 1969-2018». Social Change in Switzerland, N°40. doi: 10.22019/SC-2025-00002
3 https://x.com/Marius_Brulhart/status/1851351628877595122 (29.10.2024)
Stellungnahme des Bundesrates
In considerazione del carattere per natura occulto della sottrazione d’imposta, il Consiglio federale non è a conoscenza delle sue dimensioni allo stato attuale. Risulta pertanto anche difficile indicare quale quota dei patrimoni non dichiarati sia attribuibile a cittadini molto facoltosi e se questa sia realmente considerevole. Determinate indicazioni in merito possono essere ottenute per via indiretta, osservando i risultati delle amnistie fiscali. Da studi condotti in materia in diversi Stati emerge che le persone molto facoltose sono più propense all’autodenuncia rispetto a fasce meno abbienti della popolazione. Tuttavia, in un’analisi condotta in Svizzera si è giunti alla conclusione che le quote patrimoniali dichiarate nell’ambito dell’autodenuncia esente da pena secondo il diritto svizzero sono ripartite in modo più omogeneo tra le classi patrimoniali rispetto ad altri Stati. La LTPG non prevede l’accesso delle autorità fiscali al registro per la trasparenza nell’ambito della procedura di tassazione. L’accesso delle autorità fiscali si limita all’ambito del diritto penale amministrativo e all’assistenza amministrativa fiscale internazionale (art. 26 cpv. 1 lett. a e c LTPG). Inizialmente, il Consiglio federale aveva proposto di rendere il registro accessibile alle autorità fiscali, opzione poi riconsiderata una volta conclusa la procedura di consultazione. Oltre agli obblighi di dichiarazione dei contribuenti, le procedure di tassazione delle autorità fiscali prevedono anche l’obbligo dei terzi d’informare qualora, malgrado sollecito, i contribuenti non adempiano al loro obbligo di collaborazione. Tale obbligo d’informare non si applica tuttavia ai terzi soggetti al segreto bancario (segreto bancario fiscale). Il segreto bancario fiscale si applica anche nei procedimenti penali per sottrazione d’imposta condotti dalle autorità fiscali. Ciò significa che le autorità fiscali non possono ottenere informazioni sui contribuenti dalle banche né nelle procedure di tassazione né nei procedimenti per sottrazione d’imposta. Nel diritto vigente, l’imposta preventiva assolve una funzione di garanzia a favore delle imposte dirette della Confederazione e dei Cantoni. L’imposta preventiva viene rimborsata al contribuente soltanto in caso di dichiarazione corretta dei relativi elementi di reddito. Un ulteriore strumento volto a garantire la correttezza dell’imposizione e utilizzato nella prassi è il confronto dello stato patrimoniale, mediante il quale le autorità fiscali verificano la congruenza tra i redditi dichiarati e il patrimonio dei contribuenti. Se si introducesse uno scambio automatico di informazioni a livello nazionale, analogamente a quello esistente a livello internazionale, gli istituti finanziari svizzeri dovrebbero trasmettere alle autorità fiscali svizzere informazioni standardizzate relative a conti e depositi finanziari svizzeri di persone assoggettate a imposta in Svizzera. Questo implicherebbe l’abolizione del segreto bancario fiscale per i contribuenti svizzeri. Inoltre, è imprescindibile una rivalutazione generale del sistema vigente dell’imposta preventiva, poiché entrambi i sistemi assolvono nel nostro Paese una funzione di garanzia. Nel mese di dicembre del 2024, il Consiglio nazionale non ha dato seguito all’iniziativa parlamentare 24.403, che perseguiva l’introduzione di uno scambio automatico di informazioni a livello nazionale.