26.3439 · Mozione · 2026-03-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto volto ad aumentare l’imposta sul tabacco in modo tale che i prezzi delle sigarette, a parità di potere d’acquisto, corrispondano a quelli dei Paesi limitrofi. Al contempo, la quantità ammessa in franchigia per l’importazione in esenzione da tributi di sigarette nel traffico turistico dovrebbe essere ridotta, al fine di evitare un ulteriore aumento della quota di sigarette non imposte.
Begründung
L’imposta sul tabacco è considerata una delle misure di prevenzione maggiormente efficaci e a basso costo. Un aumento dei prezzi del 10 per cento riduce il consumo di tabacco di circa il 4 per cento. Secondo alcuni studi, questo impatto è ancora più marcato nei giovani.
Nel suo rapporto in adempimento del postulato della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale 23.3588 Panoramica del mercato del tabacco e dei prodotti di sostituzione del tabacco e del postulato Gugger 24.4229 Una Svizzera forte grazie a imposte sul tabacco moderate, il Consiglio federale ha tuttavia constatato che in Svizzera le imposte sul tabacco e i suoi prezzi sono bassi in rapporto al potere d’acquisto. L’impatto dell’imposta sul tabacco rimane quindi limitato rispetto ai Paesi limitrofi. Secondo l’Esecutivo, un’imposizione del tabacco maggiormente orientata all’effetto dissuasivo avrebbe il potenziale di ridurre in maniera significativa i costi annuali relativi al consumo di tabacco in Svizzera, che ammontano a circa 4–5 miliardi di franchi.
Un aumento dell’imposta sul tabacco non solo consentirebbe di rafforzare l’effetto preventivo fino al livello dei Paesi limitrofi, ma avrebbe anche un notevole potenziale in termini di entrate fiscali. Il Consiglio federale stima infatti che un aumento di soli 50 centesimi per pacchetto di sigarette genererebbe entrate fiscali pari a circa 100 milioni di franchi.
Il rapporto del Consiglio federale evidenzia tuttavia che l’efficacia di un aumento dell’imposta sul tabacco verrebbe attenuata dal turismo degli acquisti. Attualmente i viaggiatori possono importare in Svizzera in esenzione da tributi fino a 250 sigarette per persona al giorno. Secondo l’Esecutivo, in alcune regioni di confine in Svizzera la percentuale di sigarette non imposte supera oggi il 20 per cento.
Un aumento dell’imposta sul tabacco dovrebbe quindi essere affiancato da una riduzione della quantità ammessa in franchigia. Prima ancora di aumentare l’imposta, il Consiglio federale dovrebbe ridurre la quantità ammessa in franchigia, poiché ciò rafforzerebbe l’effetto preventivo dell’imposta sul tabacco anche senza un suo aumento e consentirebbe di aumentare le entrate fiscali in Svizzera anziché all’estero.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nel rapporto in adempimento dei postulati CET-N 23.3588 e Gugger 24.4229 (cfr. rapporto; disponibile in tedesco e francese), il Consiglio federale ha illustrato diversi scenari finalizzati a modificare l’imposizione di prodotti del tabacco e prodotti di sostituzione del tabacco, spiegando che sarebbe opportuno considerare l’imposizione del tabacco nel suo insieme.Alla luce dei cambiamenti in atto nel mercato del tabacco, che si orienta sempre più verso prodotti alternativi contenenti nicotina a scapito dei classici tabacchi manufatti, nel caso di un aumento isolato e consistente dell’imposta sulle sigarette sussiste il rischio che i consumatori passino ad altri prodotti o fonti di acquisto soggetti a un’imposizione meno elevata (p. es. acquisto nei Paesi limitrofi, su Internet o sul mercato nero). Un aumento selettivo dell’imposta, senza tenere conto di questa evoluzione, potrebbe quindi incidere negativamente sul potenziale gettito fiscale previsto e limitare l’effetto preventivo auspicato.Alla luce di quanto esposto sopra, il Consiglio federale non ritiene opportuno attuare singole misure. Come indicato nel rapporto già menzionato, una nuova categorizzazione dei prodotti nella legge del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco (RS 641.31) appare sensata. Su questa base sarebbe anche possibile adeguare le relative aliquote d’imposta in funzione del potenziale di danno e, eventualmente, conferire al Consiglio federale una competenza limitata in materia di aumento dell’imposta.Per quanto riguarda la quantità ammessa in franchigia, l’articolo 3 della Convenzione del 4 giugno 1954 sulle agevolezze doganali a favore del turismo (RS 0.631.250.21) stabilisce che gli Stati contraenti devono concedere una quantità ammessa in franchigia di almeno 200 sigarette. Questo limite è stato applicato in Svizzera fino al 2014. L’attuale quantità di 250 sigarette per persona e giorno è stata introdotta per rendere l’esecuzione al confine più semplice e orientata alla prassi. Tiene inoltre conto del fatto che i viaggiatori, oltre a una stecca di sigarette, portano con sé anche pacchetti aperti. Sebbene sia possibile ridurre la quantità ammessa in franchigia a 200 sigarette, tale misura aumenterebbe l’onere per i viaggiatori e complicherebbe l’esecuzione al confine.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.