Lexipedia

26.3446 · Mozione · 2026-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rivedere le basi legali e le direttive in materia di compensazione ecologica, al fine di conciliare meglio gli obiettivi di protezione della natura e della biodiversità con il mantenimento sostenibile del potenziale di produzione agricolo.

Al riguardo va tenuto presente in particolare quanto segue:

  1. è necessario abolire la rigida regola della compensazione 1 a 1. La compensazione dovrebbe avvenire piuttosto per mezzo di valorizzazioni qualitative di biotopi e spazi vitali naturali esistenti.

  2. La priorità dovrebbe essere data ai provvedimenti di compensazione su superfici non agricole o poco produttive, come margini delle strade, scarpate, aree dismesse e terreni incolti, aree industriali dismesse o altre zone, al fine di preservare il potenziale di produzione sulle superfici agricole.

Begründung

La compensazione ecologica, disciplinata in particolare dall’articolo 18b della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), è uno strumento fondamentale della politica di protezione della natura e del paesaggio. La sua applicazione attuale, che si basa spesso su un principio rigoroso di «superficie in cambio di superficie», comporta tuttavia una crescente pressione sulle superfici agricole produttive e non tiene sufficientemente conto della qualità effettiva dei provvedimenti.

Un approccio più flessibile e orientato alla qualità anche per quanto riguarda i provvedimenti di compensazione e di sostituzione consentirebbe di raggiungere gli obiettivi ecologici senza limitare inutilmente il potenziale di produzione alimentare. La valorizzazione ecologica delle superfici non agricole o periferiche favorirebbe la biodiversità, preservando al contempo la produttività alimentare ed economica dei suoli coltivati. Tale adeguamento rafforzerebbe la coerenza tra le politiche in materia di agricoltura, ambiente e pianificazione del territorio.

Antrag des Bundesrates

Accogliere (in parte)

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale sostiene la richiesta della mozione, volta a conciliare gli obiettivi di protezione della natura e della biodiversità e il mantenimento sostenibile del potenziale di produzione agricolo, ed è disposto ad apportare le modifiche necessarie a livello di ordinanza. Tuttavia, considera in modo diverso le due modalità di attuazione proposte, per le quali propone un approccio differenziato.1. La compensazione ecologica è disciplinata nell’articolo 18b capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e riguarda le regioni sfruttate intensivamente all’interno e all’esterno degli insediamenti. Le basi relative alla compensazone ecologica sono contenute in particolare nella legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), più precisamente, all’articolo 70a capoverso 2 (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate) e all’articolo 88 capoverso 3 (miglioramenti strutturali). Nel settore agricolo, la compensazione ecologica si è rivelata efficace nella pratica: le misure di sostegno rafforzano le basi produttive; quindi, le disposizioni contribuiscono a favorire anche la produzione. Già oggi, nell’ambito della compensazione ecologica, occorre tenere adeguatamente conto degli interessi dell’utilizzazione agricola secondo l’articolo 18b capoverso 2 LPN. Le autorità competenti dispongono, inoltre, di un ampio margine di discrezionalità nella definizione di misure concrete. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale non ritiene al momento necessaria una modifica delle basi legali per questo punto. 2. Tuttavia, in altri settori, come le zone urbanizzate, l’attuazione della compensazione ecologica non è sufficientemente estesa secondo l’articolo 18b capoverso 2 LPN (cfr. tripartitekonferenz.ch > Raumentwicklung > Biodiversität und Landschaftsqualität in Agglomerationen > Überprüfung der Umsetzung des Bundesrechts im Bereich Biodiversität und Landschaftsqualität (pdf), 2024). La causa principale risiede nel carattere troppo generico della disposizione normativa vigente. Il Consiglio federale intende perciò modificare l’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; 451.1) con l’obiettivo di concretizzare, in linea con il diritto in materia di agricoltura, l’attuazione della compensazione ecologica anche nelle zone urbanizzate.Tra le possibili linee d’intervento per una modifica dell’ordinanza relativa alle zone urbanizzate figura, da un lato, una maggiore precisazione del mandato affidato ai Cantoni e, dall’altro, l’introduzione, in linea con il diritto in materia di agricoltura, di una «prova che le esigenze ecologiche sono rispettate» quale condizione per l’ottenimento di sostegni federali nel settore insediativo. In questo modo, la compensazione ecologica verrebbe maggiormente orientata verso gli elementi richiamati dalla promotrice della mozione al di fuori delle superfici agricole utili, contribuendo indirettamente a ridurre la pressione su queste ultime. Il Consiglio federale intende quindi attuare il punto 2 della mozione. Il Consiglio federale propone di respingere il punto 1 ma di accogliere il punto 2 della mozione.

Accolta (in parte)