26.3448 · Postulato · 2026-03-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le seguenti questioni relative al tema delle assicurazioni immobiliari nei Cantoni e di illustrarle in un rapporto.
L’importanza dell’assicurazione immobiliare obbligatoria
Quali differenze si riscontrano tra i Cantoni che prevedono l’obbligo di un’assicurazione immobiliare e quelli che non lo prevedono? In particolare: quali eventuali svantaggi comporta l’assenza di un tale obbligo per i Cantoni e per i proprietari di immobili?
L’importanza dell’assicurazione immobiliare pubblica
Quali differenze si riscontrano tra i Cantoni che dispongono di un’assicurazione immobiliare pubblica e quelli che non ne dispongono?
In particolare per quanto riguarda l’entità dei premi, gli effetti sulle finanze pubbliche in caso di danni (costi a carico dell’ente pubblico in caso di sottocopertura dei privati) e la prevenzione.
L’importanza di regole e competenze diverse in materia di protezione antincendio nei Cantoni
Quali forme e competenze diverse esistono nei Cantoni in materia di protezione antincendio?
In particolare: quali sono le conseguenze che derivano da tale diversità per l’indipendenza dei controlli e per la sicurezza delle persone? In che misura i controlli effettuati dall’assicurazione immobiliare potrebbero sgravare Comuni e Cantoni?
Begründung
A seguito della catastrofe naturale di Blatten, il dibattito sul senso e sull’utilità di un’assicurazione immobiliare obbligatoria o pubblica è tornato ad essere di grande attualità. La tragedia di Crans-Montana, invece, ha evidenziato le carenze esistenti in materia di protezione antincendio e le notevoli differenze esistenti in questo ambito tra i vari Cantoni.
Un’analisi approfondita e una presentazione obiettiva dei vantaggi e degli svantaggi sono ora necessarie, sensate e utili. Non solo per i cosiddetti Cantoni Gustavo (Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello Interno, Vallese e Obvaldo), ma anche per la popolazione dei Cantoni interessati.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la richiesta dell’autore del postulato di esaminare, a seguito della catastrofe naturale di Blatten e del tragico incendio di Crans-Montana, molteplici questioni e aspetti relativi al tema delle assicurazioni stabili e della protezione antincendio nei Cantoni. Tuttavia, la gestione dei danni causati da incendi ed elementi naturali e la protezione antincendio sono di competenza cantonale. I Cantoni dispongono quindi anche delle relative competenze specialistiche e delle informazioni rilevanti, necessarie all’analisi di tali questioni. A livello cantonale, l’assicurazione stabili contro i danni dovuti a incendi e contro i danni causati dagli elementi naturali come piene, inondazioni, tempeste, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e smottamenti non è disciplinata in modo omogeneo. 19 Cantoni hanno istituito un’assicurazione stabili cantonale di diritto pubblico con monopolio legale e l’obbligo di assicurazione correlato. In quattro Cantoni la conclusione di un contratto d’assicurazione stabili è facoltativa per i proprietari di edifici, mentre in tre Cantoni è obbligatoria. Nei sette Cantoni indicati con l’acronimo GUSTAVO (GE, UR, SZ, TI, AI, VS, OW), i contratti d’assicurazione stabili vengono conclusi presso imprese di assicurazione private. La legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01) garantisce che l’entità della copertura e la tariffa dei premi dell’assicurazione contro i danni causati da incendi ed elementi naturali siano uniformi e vincolanti per tutte le imprese di assicurazione. Come già precisato dal Consiglio federale nel parere all’interpellanza 25.3846 Obbligo di assicurazione immobiliare per tutti, depositata dalla consigliera nazionale Ursula Zybach, grazie all’attuale sistema di assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, in Svizzera una percentuale molto elevata di edifici è assicurata contro i pericoli naturali, anche nei Cantoni ove non vige l’obbligo di assicurazione (GE, TI, AI, VS). Per di più, nel confronto internazionale i premi risultano relativamente bassi nel nostro Paese. L’Autorità intercantonale per gli ostacoli tecnici al commercio (AIOT) sottolinea inoltre che nella letteratura scientifica esistono prove secondo cui il modello delle assicurazioni stabili cantonali presenta un premio complessivo più basso, maggiori spese per la prevenzione e gli interventi e una quota di sinistri inferiore rispetto al settore assicurativo privato. Il Cantone del Vallese sta valutando la fattibilità di istituire un’assicurazione stabili cantonale (cfr. il postulato 2025.06.289 Einführung einer kantonalen Gebäudeversicherung im Wallis, disponibile all’indirizzo: https://parlement.vs.ch/app/de/search/document/265555). Riguardo a un eventuale cambio del modello assicurativo nei Cantoni, come spiegato nell’interpellanza 25.3910 Introdurre un’assicurazione immobiliare cantonale obbligatoria nei Cantoni Gustavo. Qual è la posizione del Consiglio federale?, depositata dallo stesso consigliere nazionale Ueli Schmezer, occorre tenere conto degli accordi internazionali esistenti. Per i Cantoni è d’importanza fondamentale distinguere chiaramente i danni privati assicurabili dai danni alle opere di protezione e alle infrastrutture pubbliche, come le strade. Per il ripristino e gli aiuti straordinari in caso di danni alle suddette opere e infrastrutture si applicano le basi legali esistenti (legge forestale del 4 ottobre 1991 [RS 921.0]; legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua [RS 721.100]), oppure è stato possibile ricorrere ad aiuti federali straordinari (legge sui danni del maltempo 2024, attualmente in fase di consultazione; legge federale sui contributi della Confederazione per far fronte ai danni causati dal maltempo del 2005 nel Cantone di Obvaldo [RS 725.116.3, non più in vigore]). Anche l’emanazione di prescrizioni edilizie, comprese quelle relative alla protezione antincendio degli edifici, è di competenza cantonale. Le prescrizioni antincendio sono le uniche prescrizioni edilizie emanate uniformemente mediante concordato, ossia l’accordo intercantonale sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Attualmente, soltanto l’esecuzione delle prescrizioni antincendio è di competenza dei singoli Cantoni. Secondo l’AIOT, che si occupa dell’attuazione dell’accordo intercantonale, i dati statistici relativi ai danni causati da incendi non dipendono in alcun modo dalla forma organizzativa delle autorità di protezione antincendio. La sicurezza delle persone in questo ambito è quindi comparabile in tutti i Cantoni. A seguito della catastrofe accaduta a Crans-Montana, i Cantoni hanno emanato, come misura immediata, un divieto di utilizzo di articoli pirotecnici nei luoghi accessibili al pubblico in tutta la Svizzera a partire dal 1° aprile 2026. Inoltre, hanno bloccato le iniziative in corso volte a un’eventuale liberalizzazione delle normative antincendio e stanno riesaminando le relative prescrizioni. In questo processo, i Cantoni si attengono a un’esecuzione più uniforme e a un approccio basato sui rischi, al fine di inasprire le prescrizioni antincendio laddove i rischi sono più elevati. Poiché alla Confederazione non spetta la competenza in materia e considerati i lavori in corso su un’eventuale assicurazione stabili nel Cantone del Vallese e sulle norme di protezione antincendio emanate dall’AIOT, da parte sua l’Esecutivo non ritiene opportuno effettuare accertamenti, per i quali dovrebbe comunque ricorrere ai Cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.