Clorotalonil e PFAS. Finanziare gli impianti di trattamento dell'acqua potabile attraverso l'abolizione dell'aliquota ridotta dell'IVA applicata ai prodotti fitosanitari
26.3463 · Mozione · 2026-03-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di applicare l’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai prodotti fitosanitari per finanziare le misure di risanamento dell’acqua potabile contaminata dal clorotalonil e dalle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS).
Begründung
La Confederazione ha omologato il clorotalonil, un pesticida altamente tossico per la salute umana, e ne ha autorizzato l’uso per diversi decenni, prima di vietarlo nel 2020. Tuttavia, in Svizzera sono stati rilevati metaboliti critici nelle acque potabili di una dozzina di Cantoni.
La Confederazione deve assumersi le proprie responsabilità di fronte a questa contaminazione, in particolare provvedendo alla rapida installazione di impianti di trattamento delle acque (filtrazione con carbone attivo granulare o nanofiltrazione), al fine di ridurre il più rapidamente possibile le concentrazioni nella rete idrica potabile al di sotto del valore massimo consentito di 0,1 µg/l per i metaboliti del clorotalonil e rendere così le captazioni di acqua potabile contaminate conformi e sicure per la popolazione.
Inoltre le PFAS, sostanze inquinanti anch’esse pericolose per la salute umana, a volte sono presenti in quantità eccessive nell’acqua potabile. È quindi necessario che alcuni distributori di acqua dispongano di impianti di trattamento delle PFAS (filtrazione con carbone attivo granulare oppure osmosi inversa) qualora i loro punti di captazione superino il valore di 0,1 µg/l (valore massimo consentito a partire dal 2026 per la somma di 20 PFAS specificate).
Nel suo rapporto in risposta al postulato 20.4087, il Consiglio federale dimostra che è possibile finanziare tali impianti abolendo l’aliquota ridotta dell’IVA per i prodotti fitosanitari, il che frutterebbe 7 milioni di franchi all’anno. Le entrate supplementari potrebbero quindi servire a finanziare gli impianti di trattamento delle acque con l’obiettivo di ridurre la concentrazione delle PFAS e dei metaboliti del clorotalonil nell’acqua potabile al di sotto del valore massimo consentito.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Fino alla fine del 1994, le derrate alimentari, ad eccezione delle bevande alcoliche, erano esenti dall’imposta sulla cifra d’affari. L’esenzione dall’imposta si applicava anche ai fattori di produzione agricoli come sementi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari. L’imposizione di questi fattori di produzione avrebbe causato il rincaro della produzione di derrate alimentari, contrastando l’obiettivo sociopolitico di privilegiarle fiscalmente. Nel 1995, con l’introduzione dell’IVA, le derrate alimentari e i fattori di produzione agricoli furono entrambi assoggettati all’aliquota ridotta. Come già nel caso dell’imposta sulla cifra d’affari, non si è operata una distinzione tra uso agricolo e non agricolo, poiché una distinzione di questo tipo non sarebbe attuabile nella prassi. Affinché le derrate alimentari non siano gravate fiscalmente più volte, in diverse fasi di produzione, l’IVA gravante sui fattori di produzione può, in linea di principio, essere dedotta come imposta precedente lungo l’intera catena di creazione di valore. In caso di deduzione integrale dell’imposta precedente, aliquote d’imposta più elevate sui fattori di produzione non esplicano alcun effetto incentivante. Tuttavia, a causa dei sussidi versati al settore agricolo e del fatto che non tutte le aziende agricole sono soggette all’IVA, la deduzione integrale dell’imposta precedente non è possibile in tutti i casi. Per quanto riguarda invece il consumo di prodotti fitosanitari da parte di privati nonché di corporazioni e imprese non assoggettate all’imposta, l’effetto incentivante risulterebbe tendenzialmente più marcato. Nel complesso, tale effetto, che secondo una stima approssimativa genererebbe maggiori entrate dell’IVA pari a 7 milioni di franchi all’anno, è tuttavia da considerarsi limitato. In linea di principio, l’IVA è concepita come imposta generale sul consumo e le relative entrate confluiscono nella cassa generale della Confederazione. L’organizzazione e l’esecuzione dell’approvvigionamento di acqua potabile sono disciplinate a livello cantonale dalla rispettiva legislazione in materia di acque. La responsabilità dell’approvvigionamento spetta ai Comuni. Come spiegato nel rapporto del Consiglio federale del 23 settembre 2020 in adempimento del postulato 20.4087 Clivaz, il finanziamento a destinazione vincolata di impianti di trattamento delle acque con le entrate dall’IVA equivarrebbe quindi a un cambiamento del sistema della ripartizione delle competenze e richiederebbe nuove basi legali. Inoltre, in assenza di dati disponibili, è possibile stimare solo a grandi linee le maggiori entrate derivanti dall’assoggettamento dei prodotti fitosanitari all’aliquota normale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.