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26.3467 · Interpellanza · 2026-03-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Nei mesi scorsi si sono moltiplicati i casi riportati dai media di diretti interessati che non ricevono alcuna rendita AI, non per il loro stato di salute, bensì perché vivono nel Cantone «sbagliato». Succede così che diagnosi identiche vengano valutate in modo differente, il che genera disparità di trattamento.

Begründung

In alcuni Cantoni, nonostante gravi danni alla salute, le persone devono inoltre affrontare procedure peritali che in realtà non dovrebbero essere loro imposte e che rischiano di aggravarne lo stato di salute nel lungo periodo.

Certo, l’AI è disciplinata nella legge federale e gli uffici AI cantonali sono responsabili della sua attuazione. Tuttavia, anche in questo caso vale il principio dell’uguaglianza giuridica. Non è ammissibile che persone malate abbiano semplicemente sfortuna a seconda del Cantone di domicilio e per questo non ricevano alcuna rendita AI.
In effetti, vi sono persone interessate che per tale motivo si sono trasferite in un altro Cantone. Questo sistema non soltanto crea notevoli ingiustizie, ma comporta anche lacune nella rete sociale: le persone a cui viene negata una rendita AI finiscono spesso ai servizi sociali, con ripercussioni finanziarie dirette per i Comuni e i Cantoni.
Al contempo, ciò porta a statistiche dell’AI edulcorate e nega ai diretti interessati l’accesso a ulteriori prestazioni dell’AI quali i provvedimenti d’integrazione o la riformazione professionale, che sarebbero fondamentali per la loro integrazione professionale e sociale a lungo termine.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

In che modo l’UFAS garantisce che gli assicurati vengano valutati in modo uniforme a prescindere dal Cantone di domicilio, in particolare per quanto concerne le decisioni in materia di rendita e lo svolgimento di perizie mediche?

Perché proprio in caso di condizione post COVID-19 o ME/CFS si verificano differenze così grandi nella valutazione dell’AI, sebbene nel frattempo siano disponibili rapporti approfonditi, informative specialistiche e criteri diagnostici chiaramente definiti per entrambi i quadri clinici?

Quali misure sono previste per prevenire meglio in futuro le differenze cantonali attualmente rilevabili nell’applicazione del diritto dell’AI?

Il Consiglio federale come giudica il fatto che persone cui non sono concesse prestazioni dell’AI finiscono spesso ai servizi sociali, il che distorce la ripartizione degli oneri finanziari tra Confederazione, Cantoni e Comuni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 3. Nella sua funzione di autorità di vigilanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sorveglia l’esecuzione cantonale del diritto dell’assicurazione invalidità (AI) e provvede a un’applicazione uniforme. A tal fine emana istruzioni per gli organi esecutivi, effettua audit annuali presso gli uffici AI, esamina incarti, svolge colloqui con i collaboratori e analizza processi e statistiche. Inoltre, gli specialisti degli uffici AI si confrontano regolarmente su temi di attualità. In aggiunta, il Centro di formazione AI propone agli specialisti di tutti gli uffici AI svizzeri un’ampia gamma di corsi di formazione per garantire un’applicazione uniforme delle norme legali. Infine, nell’ambito dell’AI, è possibile adire il Tribunale federale senza alcun valore minimo della controversia. Di conseguenza, l’operato degli uffici AI (e delle autorità giudiziarie cantonali) è oggetto di un attento controllo da parte di questa Corte, il che contribuisce a un’applicazione uniforme del diritto.Nel 2020 l’UFAS ha esaminato la propria attività di vigilanza sugli uffici AI: «Analisi della vigilanza sugli uffici AI (rapporto dell’UFAS del 13.10.2020)» (www.admin.ch > Media > Comunicati stampa e discorsi > Organizzazione: DFI > UFAS; Argomenti: AI – Assicurazione per l’invalidità; data: 13.10.2020). L’attuale sistema di vigilanza è sostanzialmente in grado di riconoscere ed eliminare le differenze cantonali nell’applicazione del diritto, ma sono state individuate misure di miglioramento, che nel frattempo sono state attuate. La parità di trattamento tra i Cantoni e possibili innovazioni vengono costantemente analizzate. Nel quadro della Riforma per l’integrazione (www.ufas.admin.ch > In primo piano > Riforma per l’integrazione) verranno esaminate possibilità di ottimizzazione nella procedura di accertamento. 2. Per determinare il diritto a una prestazione dell’AI occorre esaminare le ripercussioni di un danno alla salute sulla capacità funzionale della singola persona interessata. Diagnosi identiche possono comportare ripercussioni diverse a seconda dell’attività esercitata o delle mansioni consuete. Infatti, l’invalidità, ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali, è una nozione economica e non medica. Occorre pertanto valutare caso per caso le conseguenze economiche oggettive dell’incapacità funzionale. La diagnosi in sé non è dunque determinante per ottenere prestazioni dell’AI. Questo vale anche per le persone che ne hanno fatto richiesta a causa della condizione post-COVID-19. Una base importante per valutare tali casi è costituita dalla «Raccomandazione per l’accertamento di medicina assicurativa in Svizzera per la condizione post-COVID-19» (www.swiss-insurance-medicine.ch > Fachwissen und Tools > Medizinische Gutachten > Suche > Titel in Suchfeld eingeben) dell’associazione Medicina assicurativa svizzera, volta a garantire una procedura uniforme («unité de doctrine») e l’uguaglianza giuridica nella valutazione delle ripercussioni sulla capacità al lavoro. 4. Non tutte le persone con limitazioni dovute a ragioni di salute adempiono i requisiti per il diritto alle prestazioni dell’AI. Una decisione negativa dell’assicurazione riconducibile al mancato adempimento delle condizioni di diritto può comportare che gli interessati chiedano sostegno all’aiuto sociale. Questo è in linea con l’impostazione del sistema di sicurezza sociale in Svizzera, in cui varie istituzioni forniscono le prestazioni a seconda delle condizioni di diritto previste. Inoltre, la statistica dei percorsi nel sistema di sicurezza sociale (SHIVALV) (www.statistica.admin.ch > Statistiche > Sicurezza sociale > Analisi e percorsi nel sistema di sicurezza sociale > Links > Analisi sul sistema della sicurezza sociale) mostra chiaramente che soltanto una piccola parte delle persone la cui richiesta di prestazioni dell’AI è stata respinta deve successivamente far ricorso all’aiuto sociale.