Lexipedia

26.3482 · Interpellanza · 2026-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Un appuntamento Tinder, un bar, una birra offerta — e sul fondo del bicchiere, una compressa ansiolitica. La giovane donna se ne accorge immediatamente, avverte la sicurezza, sporge denuncia e il procedimento è avviato. Le videocamere hanno registrato tutto. L’inchiesta rivelerà che l’aggressore ha precedenti per coazione sessuale e violenza carnale. Una storia semplice, in cui la vittima agisce correttamente, ma con un esito scioccante: i giudici del tribunale penale di Losanna assolvono l’aggressore in assenza di un intento criminale inconfutabile.

L’atto di drogare la bevanda è quindi stato giudicato un semplice preparativo anziché l’inizio di un’aggressione, ossia un tentativo di coazione sessuale punibile. Non è stato nemmeno considerato che gli ansiolitici, combinati con l’alcol o altre droghe, possono provocare reazioni imprevedibili, che spaziano da malesseri gravi a danni cardiaci o neurologici.

A fronte di questa decisione, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

  1. Ritiene che le basi legali esistenti siano sufficienti per reprimere i tentativi di sottomissione chimica?

  2. Gli strumenti giuridici a disposizione sono sufficienti per prevenire e perseguire casi del genere?

  3. Cosa propone il Consiglio federale per meglio prevenire gli atti di sottomissione chimica?

  4. Intende proporre una modifica del Codice penale o di altre basi legali, al fine di colmare le lacune giuridiche o di contrastare le difficoltà di applicazione del diritto evidenziate da questo caso in relazione alla sottomissione chimica?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale riconosce che gli atti di sottomissione chimica possono comportare gravi ripercussioni personali e fisiche per le persone coinvolte, e condanna con fermezza questo tipo di comportamento. Al contempo fa notare che le decisioni giudiziarie si fondano sulle prove concrete del caso specifico. Soprattutto le sentenze di primo grado e quelle non ancora passate in giudicato non si prestano a conclusioni significative in merito all’esistenza di eventuali lacune legislative o alla necessità di un intervento legislativo.

1./2./4. Nei suoi pareri in risposta a precedenti interventi, in particolare quello del 19 febbraio 2025 relativo al postulato 24.4607 Jaccoud «Sottomissione chimica. Definizione e raggio d’azione della giustizia», il Consiglio federale ha già spiegato che le disposizioni del Codice penale non considerano né la tecnologia né il modus operandi, precisando che il diritto in vigore permette già di punire gli autori di tali atti (art. 189 e 190 del Codice penale [CP; RS 311.0]). La posizione del Consiglio federale non è cambiata. La legislazione vigente consente peraltro di punire anche il semplice tentativo.

3. La prevenzione in materia compete in primo luogo ai Cantoni. Diversi Cantoni o servizi di polizia cantonali propongono offerte informative e di sensibilizzazione, destinate sia alle potenziali vittime sia a terzi (testimoni) e illustranti come proteggersi in particolare da «droghe dello stupro», come comportarsi in situazioni ambigue, dove trovare sostegno e come segnalare i fatti. La prevenzione della violenza sessualizzata, compresa la sottomissione chimica, è inoltre inclusa nelle iniziative congiunte promosse da Confederazione, Cantoni e Comuni. Questa tematica sarà affrontata nel quadro della campagna nazionale di prevenzione contro la violenza domestica, sessuale e di genere, che sarà avviata nel 2027.