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Qualità, trasparenza e imparzialità del lavoro della Commissione nazionale d'etica in merito al trattamento della disforia di genere nei minorenni

26.3486 · Interpellanza · 2026-03-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Un articolo pubblicato il 13 marzo 2026 sul Tages-Anzeiger ha messo in discussione l’accuratezza scientifica e l’imparzialità del lavoro della Commissione nazionale d’etica (CNE) in merito al trattamento della disforia di genere nei minorenni.L’articolo menziona in particolare:una selezione parziale di fonti scientifiche;una presa in considerazione insufficiente delle controversie internazionali; elacune nella valutazione dei rischi medici.Per le sue ricerche la giornalista si è basata sui verbali interni della Commissione – inizialmente richiesti da un’associazione sulla base della legge sulla trasparenza – e sulle analisi condotte da due esperti esteri riconosciuti. Questi ultimi sono dell’avviso che, per via delle sue lacune e della sua parzialità, il rapporto della CNE «non sia un’adeguata base decisionale».In un ambito medico ed etico così delicato che riguarda minorenni e interventi con conseguenze potenzialmente irreversibili, è fondamentale che i pareri degli organi consultivi della Confederazione si fondino su basi scientifiche complete, trasparenti e pluralistiche.Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:1) Intende chiedere alla CNE di rielaborare il rapporto sul trattamento medico della disforia di genere nei minorenni?2) Prevede di inasprire i requisiti metodologici per i futuri lavori della Commissione? Intende inoltre fare eseguire una valutazione indipendente della metodologia impiegata?3) L’articolo 11 dell’ordinanza sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana prevede che, «se i membri della Commissione non raggiungono l’unanimità di parere su questioni importanti, la Commissione può pubblicare le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indicare la proporzione dei voti».In relazione al parere della CNE sul trattamento medico della disforia di genere nei minorenni, desidero sapere se in seno alla Commissione vi siano state opinioni divergenti e quale sia stata la proporzione dei voti.4) Per rispondere al postulato Fehr Düsel 25.4081, il Consiglio federale si è basato sul parere della CNE. Prevede di fare lo stesso per l’elaborazione del rapporto in adempimento del postulato Balmer 25.4155?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il parere n. 43/2024, relativo al trattamento medico dei minorenni con disforia di genere e alle relative considerazioni etiche e giuridiche (disponibile in tedesco, francese e inglese), è stato formulato su richiesta dei medici cantonali della Svizzera francese. In qualità di commissione extraparlamentare, la Commissione nazionale d'etica (CNE) ha tra l’altro il compito di fornire, su richiesta, il proprio parere all’Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni (art. 1 cpv. 2 lett. d dell’ordinanza sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana, OCNE; RS 810.113). I pareri e le direttive della CNE non hanno carattere giuridicamente vincolante e possono discostarsi dalla posizione del Consiglio federale. Poiché la Commissione elabora e pubblica i propri pareri in modo indipendente e tenendo conto di tutti gli aspetti etici e tecnici, non è di norma prevista una rielaborazione dei rapporti già pubblicati. Pertanto, anche per il rapporto in questione, il Consiglio federale non ritiene necessaria alcuna rielaborazione. 2. Una caratteristica fondamentale delle commissioni extraparlamentari è la loro indipendenza tecnica. Secondo l’articolo 4 capoverso 1 OCNE, nell’esecuzione dei propri compiti la Commissione è indipendente. Ciò comprende anche le decisioni relative alla metodologia e alla forma dei suoi pareri. Nella scelta dei membri della Commissione si provvede a garantire che siano rappresentate varie competenze specialistiche e diverse concezioni etiche (art. 6 cpv. 1 e 2 OCNE). 3. I pareri della CNE si basano fondamentalmente su posizioni condivise. Riflettono gli argomenti sostenuti dai membri della Commissione all’unanimità o a larga maggioranza. Se per alcune questioni non si raggiunge l’unanimità, la Commissione può pubblicare le diverse opinioni e, se del caso, indicare la proporzione dei voti (art. 11 cpv. 2 OCNE). Il parere n. 43/2024 è stato adottato all’unanimità dalla CNE. 4. Nell’ambito dell’adempimento del postulato Balmer 25.4155 «Assistenza medica alle giovani persone trans. Qual è la situazione in Svizzera?», il Consiglio federale garantirà il coinvolgimento di tutti i principali attori nell’elaborazione del rapporto. È importante rappresentare adeguatamente diverse prospettive, in modo che il rapporto possa illustrare in modo completo e fattuale lo stato dell’assistenza medica alle giovani persone trans in Svizzera.