Lexipedia

Lavoro minorile e condizioni di lavoro al limite della schiavitù nella catena di approvvigionamento del cacao di Barry Callebaut

26.3488 · Interpellanza · 2026-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Secondo recenti resoconti mediatici, in una piantagione di cacao che riforniva una filiale del produttore svizzero di cioccolato Barry Callebaut le autorità inquirenti brasiliane hanno constatato lavoro minorile e condizioni lavorative ai limiti della schiavitù.

Secondo l’articolo pubblicato sul Tagesanzeiger, le autorità hanno liberato nove persone, tra cui anche bambini, dalla piantagione, dove erano costrette a lavorare in condizioni di sfruttamento. Stando al rapporto d’ispezione cui si riferisce il Tagesanzeiger, le persone coinvolte vivevano in alloggi precari senza acqua potabile, classificati come «grave rischio per la salute». Inoltre lavoravano praticamente senza remunerazione.

Il rapporto presume che la filiale brasiliana di Barry Callebaut abbia acquistato cacao tramite intermediatori riforniti dalla piantagione in questione.

Le autorità brasiliane accusano l’impresa di aver approfittato indirettamente di condizioni lavorative che definiscono «tipiche della schiavitù moderna». Sul caso sta indagando anche la giustizia brasiliana. Il pubblico ministero brasiliano Luciano Aragão ha dichiarato al Tagesanzeiger che i gruppi come Barry Callebaut non sono semplici acquirenti di cacao, ma dominano il mercato, controllano la produzione, per cui sono corresponsabili per questa catena.

In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

  1. Di quali informazioni dispone il Consiglio federale in merito alle segnalazioni di lavoro minorile e condizioni lavorative ai limiti della schiavitù nella catena di approvvigionamento del cacao di Barry Callebaut?

  2. Le imprese svizzere sono soggette a un obbligo di diligenza in materia di lavoro minorile. Non sono tuttavia previste conseguenze in caso di violazioni. Considerate le informazioni disponibili, come valuta il Consiglio federale l’efficacia degli obblighi di diligenza in materia di lavoro minorile previsti nel Codice delle obbligazioni?

  3. A suo avviso, in che misura il controprogetto all’iniziativa per imprese responsabili contribuirà affinché le imprese si assumano effettivamente questa responsabilità?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale prende atto di quanto pubblicato dai media e del procedimento giudiziario in corso in Brasile, seguendo attentamente gli sviluppi. Si aspetta che le imprese svizzere effettuino, in Svizzera e all’estero, le verifiche necessarie per rispettare gli obblighi di diligenza in materia di diritti umani e lavoro minorile nelle loro catene di approvvigionamento, conformemente al piano d’azione nazionale per le imprese e i diritti umani (https://www.nap-bhr.admin.ch/napbhr/it/home.html > Il NAP > A proposito del Piano d'azione nazionale [PAN]), alla legislazione in vigore, agli standard internazionali sulla gestione sostenibile delle imprese come i Principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani nonché alle Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.Al contempo, la Confederazione appoggia la piattaforma svizzera per il cacao sostenibile (SWISSCO), poiché né il settore del cacao né singole imprese possono, da soli, risolvere le sfide in questo contesto. È necessario un approccio ampiamente condiviso, sostenuto dagli attori locali, in particolare dalle autorità, e attuato su scala trasversale. In parallelo sono stati compiuti progressi a livello europeo: le imprese hanno notevolmente ampliato le loro misure correttive e di vigilanza, in particolare adottando il sistema di monitoraggio e rimedio del lavoro minorile (CLMRS). SWISSCO contribuisce a coordinare gli interventi in questo ambito. 2. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) sul lavoro minorile, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevedono obblighi di diligenza e trasparenza in materia (art. 964j–964l CO). Le imprese svizzere devono rispettare questi obblighi in tutta la loro catena di approvvigionamento e, in presenza di sospetti fondati, sono tenute ad allestire relazioni annuali, che devono rimanere accessibili al pubblico per dieci anni, in modo da permettere alla società civile di controllare l’operato aziendale. Chiunque (anche l’amministrazione) può sporgere denuncia penale per inosservanza dell’obbligo di rendicontazione o per false indicazioni nella relazione (art. 325ter del Codice penale [CP; RS 311.0]). La competenza spetta alle autorità cantonali di perseguimento penale e giudiziarie.La Confederazione sostiene le imprese nell’attuare gli obblighi di diligenza tramite il Punto di contatto nazionale per una condotta aziendale responsabile, che si iscrive nel quadro del piano d’azione nazionale per le imprese e i diritti umani, e appoggiando iniziative multilaterali come la SWISSCO.Il diritto svizzero vigente non prevede né una vigilanza statale sul rispetto degli obblighi di diligenza né la verifica degli obblighi di diligenza e rendicontazione da parte di una società di revisione esterna (art. 964k cpv. 3 CO). 3. Il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare sulla gestione sostenibile delle imprese, ossia l’avamprogetto di legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese (LGSI) posto in consultazione, impone alle grandi imprese ampi obblighi di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente, che includono anche il lavoro minorile e il lavoro forzato. Per garantire l’applicazione del diritto, l’avamprogetto prevede una vigilanza statale integrata nell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori e dotata di adeguati meccanismi applicativi. L’avamprogetto definisce inoltre la responsabilità delle imprese che violano i propri obblighi di diligenza e specifica che alle imprese non soggette agli obblighi di diligenza generali in materia di diritti umani e ambiente continuano ad applicarsi gli obblighi di diligenza speciali in materia di lavoro minorile.

Lavoro minorile e condizioni di lavoro al limite della schiavitù nella catena di approvvigionamento del cacao di Barry Callebaut | Lexipedia | Lexipedia