26.3497 · Mozione · 2026-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare se sia opportuno modificare l'ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (OOCOP) in relazione ai seguenti punti.
- Può prospettare l'estensione del campo d’applicazione delle disposizioni dell'OOCOP a tutte le organizzazioni di categoria, così come definite dall'articolo 8 LAgr?
- La Confederazione può garantire l'equilibrio tra produttori e acquirenti o intermediari?
- A tal fine, può prospettare il divieto di doppi incarichi? Gli incarichi nei consigli di amministrazione di aziende attive nella raccolta, nel commercio e nella trasformazione sono incompatibili con la funzione di rappresentanza dei produttori.
- Può conferire alle organizzazioni di categoria la facoltà di fissare prezzi indicativi, franco fattoria, in modo che non siano inferiori ai costi di produzione di riferimento stabiliti dagli istituti di ricerca federali?
- Può esigere che i produttori rappresentino almeno il 50 per cento del totale, mentre il restante 50 per cento sia costituito da artigiani, industrie di trasformazione, commercianti e commercio al dettaglio?
- Può provvedere affinché l'elezione dei rappresentanti dei produttori avvenga secondo un processo democratico, trasparente e aperto che garantisca a ogni produttore di una categoria il diritto di voto?
- Può fare in modo che all’interno delle organizzazioni di categoria le decisioni vengano prese secondo il principio della maggioranza semplice, al fine di evitare il veto di un settore?
Begründung
Stando alla nota relativa al dibattito condotto dal Consiglio federale il 18 febbraio scorso, nell’ambito della Politica agricola 2030 sono in atto riflessioni sulle organizzazioni di categoria. La situazione per quanto concerne i redditi conseguiti dagli agricoltori dalla vendita dei loro prodotti è insoddisfacente e rappresenta una minaccia per l’esistenza e la continuità di numerose aziende agricole. Occorre quindi applicare l'articolo 7 capoverso 1 LAgr. Le organizzazioni di categoria costituiscono un livello intermedio che esercita un'influenza notevole sulla ripartizione del valore aggiunto all'interno del mercato.
Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori che hanno esteso ai non membri le misure di solidarietà da esse decise sono tenute ad adempiere le disposizioni legali. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle organizzazioni di categoria sottostà esclusivamente al diritto privato e di conseguenza non è garantito un quadro trasparente, equo e democratico. Per questo motivo è necessaria un’estensione generalizzata.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori contribuiscono in modo significativo alla creazione di valore nei mercati agricoli. Il Consiglio federale prevede pertanto di rafforzarle nell’ambito della politica agricola a partire dal 2030 (PA30+).L’ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (OOCOP; RS 919.117.72) attualmente si applica soltanto per quelle organizzazioni che presentano una richiesta ai sensi dell’articolo 9 della legge sull'agricoltura (LAg; RS 910.1) per estendere le proprie misure di solidarietà ai non membri. A tal fine, ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAgr, le organizzazioni di categoria devono decidere le proprie misure di solidarietà e la richiesta al Consiglio federale a grande maggioranza a tutti i livelli della catena del valore rappresentati, ovvero con una maggioranza dei due terzi dei voti. In questo modo si garantisce che tutti i livelli siano coinvolti equamente, tenendo conto dei loro interessi, e che supportino le decisioni prese. I rappresentanti all’assemblea dell’organizzazione di categoria devono essere nominati dall’assemblea della loro organizzazione o dall’insieme dei membri al loro livello. L’iniziativa cantonale 23.322 del Canton Giura, che chiedeva di proibire le rappresentanze multiple (doppie funzioni) nelle organizzazioni di categoria, è stata respinta da entrambe le Camere. Ai sensi dell’articolo 8a LAgr, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono già pubblicare prezzi indicativi. Nel fissarli, possono tenere conto dell’andamento dei costi di produzione. Tuttavia, le singole imprese non possono essere obbligate a rispettarli.Infine, l’estensione del campo d’applicazione dell’OOCOP richiesta nella presente mozione comporterebbe un notevole onere aggiuntivo per tutte le parti interessate. Si dovrebbe verificare regolarmente se tutte le organizzazioni adempiono le condizioni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.