26.3498 · Postulato · 2026-03-20
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Con il presente postulato, incarico il Consiglio federale di esaminare le basi legali che consentono di sostenere gli allevatori che non possono portare i loro animali al pascolo nella stagione 2026 e presentare soluzioni per assicurare il futuro delle aziende interessate e dell’estivazione sui pascoli franco-svizzeri.
Begründung
Il 17 febbraio, l’USAV ha annunciato il divieto di estivazione su pascoli franco-svizzeri nella stagione 2026, una decisione che ha colto di sorpresa e suscitato la perplessità di molti allevatori.La dermatosi nodulare contagiosa (lumpy skin desease, LSD) è una malattia virale trasmessa dagli insetti. Manifestatasi nel giugno del 2025 in alcune regioni della Francia, ha reso necessario misure drastiche, in particolare l’abbattimento delle mandrie infette. Già alla fine dell’estate, i servizi veterinari francesi hanno adottato provvedimenti per eradicare la malattia, tra cui l’eliminazione di intere mandrie e la vaccinazione del bestiame in un raggio di 50 chilometri attorno ai focolai. Anche alcuni allevatori vodesi e ginevrini hanno dovuto vaccinare i propri bovini, poiché le loro aziende si trovano nella zona interessata.Il vaccino contro la LSD è un vaccino vivo attenuato di cui sono riconosciuti l’efficacia e l’innocuità. Non presenta alcun rischio né per l’essere umano né per l’ambiente e non ha alcun impatto sulla qualità della carne o del latte.Ogni anno, circa 6000 bovini svizzeri sono condotti in zone di pascolo franco-svizzere per l’estivazione. Questa pratica ancestrale è rigorosamente regolamentata ed essenziale per numerose aziende.Ad oggi, non è stata annunciata alcuna misura di accompagnamento né di indennizzo per gli allevatori interessati. Le conseguenze finanziarie saranno rilevanti. Gli allevatori che affittano o gestiscono pascoli in Francia dovranno mantenere queste superfici, senza poterle utilizzare nel 2026. Altri non potranno condurre i loro animali sui pascoli svizzeri poiché questi sono già occupati e soggetti ai limiti di densità massima (CN).In molti casi, i bovini dovranno rimanere nelle aziende in pianura, il che potrebbe compromettere il rispetto di determinati programmi agricoli legati al foraggiamento basato sulla superficie inerbita, come il contributo PLCSI o il programma URA+. Anche il bilancio di concimazione di alcune aziende potrebbe porre problemi e richiedere deroghe.
Gli acquisti di foraggio necessari potrebbero inoltre generare oneri significativi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La decisione di vietare l’estivazione di bovini in Francia nella stagione 2026 è stata preceduta da approfondite discussioni con i servizi veterinari cantonali e il settore interessato per consentire alle aziende di pianificare il periodo in questione. Il provvedimento è sostenuto dalla grande maggioranza dei portatori di interesse, poiché è fondamentale prevenire l’introduzione, in Svizzera, di questa epizoozia altamente contagiosa e proteggere sul lungo periodo gli effettivi di bovini. In relazione a questo provvedimento è già stato precisato, tra l’altro nel comunicato stampa dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 17 febbraio 2026 (https://www.admin.ch/it/newnsb/-WjKCTQ2ugnda4J8ybe8y) e durante l’ora delle domande (ad es. risposta alla domanda Freymond 26.7118), che non vi è alcuna base legale per il versamento di un indennizzo. Le organizzazioni agricole e i Cantoni sostengono le aziende interessate nella ricerca di posti alternativi in aziende di estivazione sul territorio nazionale. Vi è un potenziale di posti disponibili. Per gli animali portati al pascolo in Svizzera, le aziende ricevono contributi di alpeggio, che permettono di coprire parte dei loro costi aggiuntivi, poiché per l’estivazione all’estero non vengono versati pagamenti diretti. Se, nonostante sforzi comprovati, aziende che non possono più estivare i propri animali in Francia non riescono a trovare posti in aziende di estivazione in Svizzera, l’Ufficio federale dell’agricoltura, in collaborazione con i rispettivi Cantoni, esaminerà con la dovuta attenzione ogni caso potenzialmente interessato da una riduzione dei pagamenti diretti. Nel farlo terrà debitamente conto del margine di manovra offerto dalle attuali basi legali di cui agli articoli 106 e 107 capoverso 2 dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) in situazioni di forza maggiore o in presenza di restrizioni imposte in caso di epizoozia. Nel suo parere del 22 aprile 2026, il Consiglio federale ha proposto inoltre di accogliere le due mozioni dello stesso tenore depositate dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (26.3022) e da quella del Consiglio degli Stati (26.3509) «Promuovere e sostenere la prevenzione delle epizoozie», che chiedono di creare urgentemente le condizioni che permettano ai detentori di animali interessati di essere indennizzati dalla Confederazione per le perdite di reddito subite e i costi aggiuntivi sostenuti a causa delle misure preventive ordinate dalle autorità veterinarie contro le epizoozie altamente contagiose.In questo contesto è previsto di introdurre aiuti finanziari mirati nei casi di rigore, il che rende superfluo un ulteriore rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.