26.3516 · Mozione · 2026-04-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica del Codice penale (CP) per rimediare all’incongruenza tra l’esecuzione delle misure terapeutiche stazionarie ai sensi dell’articolo 59 CP e l’espulsione obbligatoria, ordinata dal giudice, di cui all’articolo 66a CP.
A tal fine provvede affinché:
sia sancito il principio secondo cui, una volta scontata un’eventuale pena detentiva, l’esecuzione dell’espulsione abbia la precedenza rispetto all’esecuzione di misure terapeutiche stazionarie;
nel caso in cui sia stata ordinata un’espulsione, l’esecuzione in Svizzera di una misura terapeutica stazionaria possa essere revocata o vietata;
si valuti come si possa eventualmente garantire un trattamento terapeutico nel Paese di destinazione nel rispetto del diritto internazionale;
sia assicurata la compatibilità delle nuove disposizioni con i vincoli costituzionali e pattizi, in particolare con la CEDU.
Una minoranza (Arslan, Dandrès, Flach, Funiciello, Gaillard Benoît, Jaccoud, Mahaim, Schmezer, Schneider Meret) propone di respingere la mozione.
Begründung
La pratica giudiziaria evidenzia un’incongruenza strutturale del diritto penale svizzero.
Le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP) mirano principalmente al reinserimento del condannato nella società. Il reinserimento, in quanto tale, è pensato per svolgersi in Svizzera. Nel caso però in cui il giudice pronunci un’espulsione obbligatoria (art. 66a CP), la finalità descritta diviene in gran parte teorica.
In effetti, è praticamente impossibile preparare il reinserimento sociale in Svizzera di una persona condannata a lasciare il territorio nazionale. In queste situazioni le autorità d’esecuzione non possono essere certe del successo di un reinserimento – condizione questa che è invece indispensabile per concedere la liberazione condizionale.
Ne consegue che la persona in questione resta sottoposta al regime di esecuzione di misure in modo duraturo e spesso nettamente più a lungo di chi può soggiornare in Svizzera. Questa situazione produce diversi effetti problematici:
disparità di trattamento fra i condannati;
privazione prolungata della libertà senza prospettive realistiche di reinserimento;
occupazione di posti già di per sé limitati in istituti specializzati;
costi significativi per gli enti pubblici.
Le autorità giudiziarie cantonali hanno posto l’accento sulla problematica e sottolineano come l’attuale primato delle misure sull’espulsione impedisca, di fatto, di trovare una soluzione soddisfacente in tali casi. Per risolvere il problema occorre invertire la logica attuale. In linea di principio, al termine della pena detentiva, occorrerebbe procedere prioritariamente con l’espulsione. Spetterebbe poi allo Stato di destinazione del condannato decidere, in base a quanto prevede il diritto nazionale, se proseguire un eventuale trattamento.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Come il Consiglio federale ha di recente indicato nel parere relativo alla mozione 25.4858 Meier Andreas «Impedire l'ordine simultaneo di misure stazionarie secondo gli articoli 59–61 del Codice penale e l'espulsione obbligatoria», il giudice ordina una misura se la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati, sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige e se le condizioni particolari previste per ordinare la misura sono adempiute (art. 56 cpv. 1 del Codice penale [CP; RS 311.0]). La misura intende quindi contribuire a prevenire le recidive e proteggere così la società. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questo non vale solo per il territorio svizzero (sentenza 6B_577/2011 del 12 gennaio 2012, consid. 4.2). Il Consiglio federale riconosce la necessità di riesaminare il diritto in materia di misure, in particolare per quanto riguarda le misure stazionarie secondo l’articolo 59 CP. L’oggetto della presente mozione è tuttavia strettamente connesso, sul piano materiale, a quello della mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 25.4415 «Modifiche concernenti l'esecuzione delle sanzioni», che il Consiglio federale propone di accogliere. I lavori relativi alla mozione 25.4415 permetteranno di trattare in un quadro più ampio, in collaborazione con i Cantoni, i punti sollevati nella presente mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.