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26.3531 · Mozione · 2026-05-18

Dipartimento delle Finanze

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato, nel quadro dell’attuazione della nuova legge sulle dogane, a predisporre le condizioni quadro nelle ordinanze d’esecuzione per il traffico di perfezionamento attivo di latticini in modo tale che:

  • tutte le domande siano sottoposte per parere alle organizzazioni interessate con un termine adeguato;

  • le autorizzazioni siano vincolate a un esame di plausibilità (prezzo, quantità, ecc.);

  • a parità di prezzo, qualità e disponibilità quantitativa, i latticini di origine svizzera abbiano la precedenza nella valutazione dell’autorizzazione;

  • le autorizzazioni siano concesse, di norma, per un periodo massimo di sei mesi;

  • le organizzazioni interessate vengano informate della decisione di autorizzazione e ricevano la relativa documentazione.

Una minoranza (Ryser, Flach, Grossen Jürg) propone di respingere la mozione.

Begründung

Il Parlamento ha adottato la futura (nuova) legge sulle dogane (22.058) nella votazione finale del 20 giugno 2025. In tale contesto vengono definiti anche i parametri di riferimento per il traffico di perfezionamento attivo dei prodotti agricoli di base. La data effettiva dell’entrata in vigore non è stata ancora definita (indicativamente nel 2028). Nel frattempo, si svolgerà la procedura di consultazione concernente le relative ordinanze d’esecuzione. Considerando le turbolenze di mercato che colpiscono alcuni comparti del settore agricolo, è fondamentale che nell’elaborazione delle nuove ordinanze d’esecuzione siano individuate e superate fin da subito le criticità del sistema attuale. L’obiettivo prioritario resta il consolidamento della filiera produttiva e di trasformazione della Svizzera.

Di conseguenza, una regolamentazione analoga all’attuale articolo 165a dell’ordinanza sulle dogane non ha più alcuna ragion d’essere, poiché si traduce nei fatti in una «discriminazione dei prodotti nazionali» per le materie prime svizzere. Per tutti i casi futuri occorre prevedere una procedura di consultazione basata su una decisione di valutazione da parte dell’Amministrazione, applicando, a parità di condizioni, il principio della preferenza nazionale. Considerate la stagionalità della produzione lattiera e, soprattutto, la volatilità del mercato, è fondamentale che in questo settore le autorizzazioni siano concesse, di norma, per un periodo massimo di sei mesi. Va infine garantita una trasparenza adeguata: le organizzazioni interessate devono essere informate e ricevere la rispettiva documentazione in modo automatico in merito alla decisione di autorizzazione e, se del caso, beneficiare di un mezzo di ricorso.

In questo modo, il Consiglio federale fornirà un contributo essenziale alla stabilità e alla trasparenza del mercato, come pure alla resilienza del sistema, senza generare costi supplementari per la Confederazione.

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