Lexipedia

Come migliorare l'accesso degli investitori privati agli investimenti sui mercati privati?

26.3559 · Interpellanza · 2026-06-03

Dipartimento delle Finanze

Depositato

Wortlaut

Con il regolamento ELTIF 2.0 (regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine), applicabile dal 10 gennaio 2024, l’UE ha creato un accesso regolamentato agli investimenti a lungo termine nell’economia reale per gli investitori al dettaglio. Al posto di soglie rigide è stata introdotta una verifica scritta dell’idoneità. In Svizzera gli investimenti sui mercati privati rimangono di fatto riservati agli investitori qualificati. Per l’opting-out secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31) e la legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) è necessario disporre di un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi oppure di un patrimonio di almeno 500 000 franchi e di conoscenze sufficienti. Di conseguenza, un’intera classe d’investimento rimane inaccessibile a un’ampia parte della popolazione. L’economia, la scienza e i media parlano di un divario normativo rispetto all’UE.

Nel rapporto per una piazza finanziaria sostenibile («Sustainable-Finance Schweiz»), pubblicato nel dicembre 2022, lo stesso Consiglio federale ha indicato come campo d’azione una nuova categoria di prodotti sul modello dei fondi di investimento a lungo termine (LTIF); i lavori successivi concreti risultano poco evidenti. Un ulteriore aspetto riguarda il pilastro 3a: l’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) non vieta esplicitamente gli investimenti sui mercati privati, ma li rende implicitamente più difficili. Poiché i flussi di cassa aggregati del pilastro 3a sono ben prevedibili, sarebbe possibile apportare adeguamenti pragmatici senza compromettere la sicurezza.

In tale contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

1. Come valuta l’accesso degli investitori al dettaglio agli
investimenti sui mercati privati (imprese [«private equity»], prestiti [«private debt»], progetti infrastrutturali [«infrastructure»]) rispetto alla situazione nell’UE dopo l’entrata in vigore del regolamento ELTIF 2.0?
2. Ravvisa un divario normativo rispetto all’UE e quali conseguenze prevede per la piazza finanziaria e industriale svizzera?
3. Ritiene che le soglie per gli investitori qualificati previste dalla LICol e dalla LSerFi (fr. 2 mio. oppure fr. 500 000 più conoscenze sufficienti) nonché l’opting-out siano al passo con i tempi?
4. Quali opzioni di riforma sta esaminando: soglie più basse, riconoscimento dei ELTIF secondo l’articolo 120 LICol, una nuova categoria di prodotti svizzeri analoga ai LTIF (con insegnamenti tratti dal «limited qualified investor found», L-QIF) o una combinazione di più opzioni?
5. Qual è lo stato di avanzamento dei lavori relativi a una categoria di prodotti analoga ai LTIF e alla finanza mista («blended finance»), tematizzati nel rapporto «Sustainable Finance Svizzera» (dicembre 2022) e nel policy paper «Sustainable Finance Engagement 2026+» (marzo 2026) della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)? Quando saranno presentate le relative proposte?
6. Ritiene che l’OPP 2 offra margine di adeguamento affinché i fornitori di prodotti del pilastro 3a possano integrare meglio gli investimenti sui mercati privati, in particolare per quanto riguarda il disallineamento di liquidità («liquidity mismatch»)?
7. Il Consiglio federale è disposto a presentare al Parlamento opzioni concrete di riforma o, se possibile, ad attuarle di propria competenza?