Lexipedia

26.3566 · Interpellanza · 2026-06-04

Dipartimento delle Finanze

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio di Stato ticinese ha prodotto una perizia, redatta dal Prof. Dr. Pascal Hinny, ordinario della cattedra di diritto tributario dell’Università di Friburgo, dalla quale emerge che la “tassa sulla salute” a carico dei “vecchi frontalieri”, decisa dall’Italia, rappresenta una violazione dell’Accordo sulla fiscalità dei frontalieri.

La perizia Hinny smentisce dunque la recente risposta (20 maggio scorso) del Consiglio federale all’interpellanza 26.3205.

La “tassa sulla salute” è di per sé positiva per il Ticino: aumentando la pressione fiscale sui frontalieri, essa esercita una benvenuta funzione anti-dumping. L’obiettivo svizzero non deve pertanto essere impedire all’Italia di applicarla, bensì di avvantaggiarsene per ridurre l’ammontare dei ristorni dei frontalieri, permettendo così al Ticino di mantenere sul proprio territorio una quota maggiore del gettito fiscale dei frontalieri. Gettito che, senza l’accordo fiscale con l’Italia, gli spetterebbe per intero.

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

  • Come valuta il CF l’esito della perizia del Prof. Dr. Hinny, che smentisce in modo netto la posizione espressa dal CF nella risposta all’interpellanza 26.3205?

  • L’obiettivo del CF è difendere gli interessi del Ticino e della Svizzera, oppure accettare ogni forzatura pur di evitare difficoltà con l’Italia, come sembra suggerire il tenore della risposta all’interpellanza 26.3205?

  • Quali approfondimenti giuridici specialistici ha esperito il CF per affermare che la “tassa sulla salute” non costituirebbe una violazione dell’Accordo fiscale?

  • La tassa sulla salute non è ancora applicata; tuttavia, la base legale che la istituisce è definitiva e cresciuta in giudicato: questa circostanza non è forse già sufficiente a sostanziare una violazione dell’Accordo sulla fiscalità dei frontalieri, la quale non può non dare adito a una risposta da parte elvetica?

  • È intenzione del Consiglio federale adoperarsi nei dovuti gremi, anche in sede arbitrale con l’Italia, affinché la tassa sulla salute porti - in virtù della sua incompatibilità con l’Accordo sulla fiscalità dei frontalieri - almeno ad una riduzione dell’ammontare dei ristorni dei frontalieri?