26.3584 · Mozione · 2026-06-08
Dipartimento delle Finanze
Depositato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611), affinché le domande di restituzione siano generate automaticamente ogni anno sulla base dei dati nel sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS, compresi quelli riguardanti eventuali superfici forestali, inseriti dalle aziende agricole che hanno effettuato la registrazione una tantum.
Begründung
La digitalizzazione dei processi nell’Amministrazione federale mira ad aumentare l’efficienza. Occorre tuttavia prestare attenzione a non scaricare, per quanto possibile, l’onere amministrativo su imprese o privati.
Per quanto riguarda la restituzione dell’imposta sugli oli minerali, un semplice modulo che le aziende agricole dovevano rispedire al mittente è stato sostituito da una procedura complessa e articolata in più fasi. Infatti, attualmente è necessario accedere al sistema entro il 30 giugno di ogni anno per riprendere i dati dalla banca dati AGIS. Dopo la scadenza del termine non è accordata alcuna restituzione.
La presente mozione intende provvedere affinché le domande di restituzione siano generate automaticamente ogni anno sulla base dei dati ufficiali in AGIS, inseriti dalle aziende agricole che hanno effettuato la registrazione una tantum.
A rigor di logica, dopo la registrazione, la domanda di restituzione dovrebbe essere rinnovata automaticamente, riprendendo i dati AGIS aggiornati dell’anno precedente, compresi quelli riguardanti eventuali superfici forestali. Se un’azienda interrompe la propria attività, la mancata dichiarazione delle superfici in AGIS non dà quindi luogo a una restituzione. Se, invece, un nuovo gestore avvia la propria attività, per avere diritto alla restituzione deve prima effettuare la registrazione.
Proposta di adeguamento e di integrazione dell’OIOm
Art. 48 cpv. 2 e 3
2 Le domande di restituzione devono essere inoltrate entro sei mesi dalla fine dell’anno d’esercizio nel quale il carburante è stato consumato.
Le domande di restituzione delle aziende agricole si fondano sull’articolo 59.
Art. 59 Procedura di restituzione
1 Le domande di restituzione sono rinnovate automaticamente sulla base dei dati del sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS dell’anno d’esercizio nel quale il carburante è stato consumato, sempre che sia stata effettuata la registrazione una tantum.