Lexipedia

26.3591 · Mozione · 2026-06-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica legislativa che crei una base legale federale chiara per consentire alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni di scambiarsi, nel rispetto della proporzionalità e della protezione dei dati, le informazioni necessarie nei casi di fallimenti abusivi, catene di insolvenze o riavvii d’attività economicamente equivalenti che possano causare perdite a carico dell’ente pubblico.

La proposta dovrebbe in particolare definire le autorità abilitate a comunicare e ricevere informazioni e delimitare i dati scambiabili e le finalità ammesse.

Begründung

Le recenti riforme contro la «Konkursreiterei» vanno nella giusta direzione, ma il Consiglio federale stesso ha rilevato che la loro efficacia potrà essere valutata solo dopo alcuni anni e che permangono ritardi tecnici rilevanti, in particolare riguardo alla banca dati centrale delle persone iscritte nei registri cantonali e alla ricerca persone in Zefix

Nella pratica resta quindi un problema centrale: la storia di soggetti coinvolti in fallimenti problematici può rimanere frammentata tra Cantoni e tra diverse autorità. Ciò rende più difficile prevenire nuovi danni per il settore pubblico, ad esempio in materia di crediti fiscali e contributivi, sussidi, aiuti, garanzie o aggiudicazioni pubbliche.

La questione è divenuta ancora più sensibile dopo l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, del nuovo regime secondo cui anche i crediti di diritto pubblico contro debitori iscritti nel registro di commercio devono essere perseguiti in via di fallimento

Non si tratta di creare nuove liste nere generalizzate né di introdurre ostacoli burocratici per le imprese corrette. Si tratta invece di dare alle autorità una base legale precisa per scambiare, in casi giustificati, le informazioni strettamente necessarie a tutelare i contribuenti, evitare abusi e garantire condizioni di concorrenza leale.