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26.3625 · Interpellanza · 2026-06-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Depositato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale concorda sul fatto che la procedura di cui all’articolo 14 capoverso 2 LAsi non era pensata per le persone bisognose di protezione?2. Quanti sarebbero i casi da esaminare se l’articolo 14 capoverso 2 LAsi fosse applicabile alle persone bisognose di protezione?3. Come giudica il fatto che in caso di applicazione dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi, l’esame delle domande competerebbe a ben 26 Cantoni?4. Ritiene ipotizzabile contrastare un eventuale turismo dei casi di rigore tra i Cantoni emanando un atto normativo federale urgente che uniformi e agevoli il rilascio del permesso di dimora alle persone bisognose di protezione senza applicare l’articolo 14 capoverso 2 LAsi?5. Concorda sul fatto che la mancata applicazione dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi rischia di sovraccaricare le strutture federali poiché gli interessati possono fare domanda d’asilo alla SEM conformemente all’articolo 74 [DF1]LAsi?6. È anch’esso del parere che, in linea di massima, le disposizioni legali sulla protezione provvisoria contemplano il soggiorno definitivo solo una volta trascorsi dieci anni dalla concessione della protezione?

Begründung

Il capitolo 4 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi) disciplina lo statuto delle persone bisognose di protezione. L’articolo 74 capoverso 2 LAsi stabilisce che «se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria». Nel primo trimestre del 2027 circa 48 000 persone bisognose di protezione adempiranno il requisito dei cinque anni, che consente di ottenere un permesso di dimora. Secondo le basi legali, il permesso di dimora è vincolato al persistere dello statuto di protezione. Nel rapporto del giugno 2024, il gruppo di valutazione dello statuto S ha tuttavia chiesto di rendere «incondizionato» il permesso di dimora, svincolandolo dallo statuto di protezione. Si tratta quindi di una richiesta in contraddizione fondamentale con il tenore della legge. Stando all’analisi del macrosistema asilo del 25 giugno 2025, stilata dalla società Ecoplan su incarico dell’organo tripartito Strategia, dopo cinque anni le persone bisognose di protezione possono presentare una domanda per casi di rigore invocando l’articolo 14 capoverso 2 LAsi. Le domande per casi di rigore presentate su scala nazionale in virtù dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi erano finora circa 300 all’anno, sottoposte alla SEM dai Cantoni previo esame approfondito. Se anche le persone bisognose di protezione potessero presentare una domanda per casi di rigore in virtù dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi, nel primo trimestre si registrerebbero 46 000 ulteriori domande, da esaminare dai Cantoni. Il rapporto finale indica che «il volume potenziale delle procedure da eseguire per i casi di rigore assumerebbe quindi dimensioni epocali che i Cantoni e la Confederazione difficilmente sarebbero in grado di gestire con le strutture e le procedure abituali». L’esame delle domande per casi di rigore in virtù dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi spetta ai Cantoni. Se dopo l’esame del caso specifico ritengono adempiuti i criteri per il rilascio del permesso di dimora, sottopongono l’incarto alla SEM. La struttura federalistica è problematica in questa sede. Infatti l’applicazione delle disposizioni di legge, che accordano un ampio margine discrezionale ai Cantoni, può comportare prassi cantonali alquanto divergenti. In ultima analisi è immaginabile che alcune persone, prima di presentare una domanda per casi di rigore in virtù dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi, si trasferiscano in un Cantone che interpreta in maniera liberale le disposizioni di legge. Concludo con un’ultima osservazione in merito ai costi risultanti. L’esame individuale di numerose domande per casi di rigore nei Cantoni può essere fronteggiato solo assumendo personale supplementare. Questi considerevoli costi aggiuntivi sono a carico dei Cantoni e non vengono rimborsati dalla Confederazione.