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26.3629 · Mozione · 2026-06-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare una base legale che vieti di usare la croce svizzera su prodotti fabbricati all’estero nel caso di indicazioni concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche (art. 47 cpv 3ter della legge sulla protezione dei marchi [LPM]).

Begründung

Il progetto «Swissness», entrato in vigore nel 2017, ha disciplinato le condizioni per usare indicazioni di provenienza su prodotti industriali, derrate alimentari e servizi. In sede parlamentare è stato vivamente dibattuto in particolare l’articolo 47 capoverso 3terLPM, introdotto ex novo dal progetto. Questo articolo precisa che le indicazioni concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche legate al prodotto possono essere usate soltanto se l’intera attività in questione si svolge nel luogo indicato. In occasione del dibattito del 10 dicembre 2012 su una proposta di stralcio di questa disposizione, la consigliera federale Simonetta Sommaruga, all’epoca capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, ha spiegato al Consiglio degli Stati che è possibile indicare le attività speciali di ricerca svolte interamente in Svizzera e dichiarare come «Swiss design» il design progettato nel nostro Paese, ma ciò non equivale a usare la croce svizzera. In seguito a queste spiegazioni, il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta di stralcio. Pertanto, anche la prassi dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) prevedeva fino di recente che nei casi di questo tipo la croce svizzera non potesse essere usata su prodotti fabbricati all’estero. Il 23 marzo 2026 l’IPI ha «precisato» la prassi indicando che in questi casi le imprese possono ora usare la croce svizzera. Questo cambio di prassi indebolisce il carattere esclusivo e quindi il valore della croce svizzera, svantaggiando PMI che effettivamente producono nel nostro Paese. La nuova prassi dell’IPI va quindi annullata e il Consiglio federale è esortato a creare una base legale che vieti di usare la croce svizzera su prodotti fabbricati all’estero nel caso di indicazioni secondo l’articolo 47 capoverso 3ter LPM concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche. Le barriere doganali nei mercati d’esportazione gravano pesantemente sulle PMI che non dispongono di siti produttivi all’estero, e la forza del franco svizzero le penalizza non solo nell’esportazione, ma anche sul mercato interno, dove si trovano a competere con merci importate meno care. A maggior ragione, le PMI che non dispongono di siti produttivi all’estero devono poter contare su un elemento distintivo di valore come la croce svizzera.

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