26.3634 · Interpellanza · 2026-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Depositato
Wortlaut
Il 3 marzo 2013 il Popolo svizzero ha approvato la revisione della LPT (LPT1), in vigore dal 1° maggio 2014. In Ticino l’attuazione avviene anche tramite la scheda di Piano direttore R6, approvata dal Consiglio federale nella versione aggiornata del 19 ottobre 2022, che impone verifiche di dimensionamento delle zone edificabili e, in caso di sovradimensionamento, misure di salvaguardia e riduzione delle potenzialità edificatorie. La LPT prevede un orizzonte di 15 anni; la R6 prevede, tra l’altro, una soglia del 20% e termini di adattamento dei piani regolatori di 3, 5 o 8 anni.
Nelle regioni periferiche e montane ticinesi, dove l’economia dipende da piccole imprese, edilizia, turismo e ricambio generazionale, un’applicazione rigida e accelerata rischia di bloccare investimenti, ridurre valori patrimoniali e gettito comunale e aggravare lo spopolamento. Occorrono chiarimenti su margini applicativi, proporzionalità e coerenza con la politica di coesione territoriale.
Il Consiglio federale è pregato di rispondere:
Quali margini interpretativi riconosce il CF per considerare le specificità di regioni periferiche e montane nell’applicazione della LPT, in particolare riguardo all’orizzonte di 15 anni, al calcolo delle riserve e agli scenari demografici?
In che misura impostazione, soglie e automatismi applicativi della R6 sono imposti dal diritto federale o derivano da scelte cantonali, in particolare per la soglia del 20%, i termini di 3, 5 e 8 anni e le riduzioni delle potenzialità edificatorie?
Il CF è disposto a emanare, tramite l’ARE, linee guida o chiarimenti di prassi che evitino riduzioni indifferenziate o meramente aritmetiche e privilegino misure mirate, graduali e meno dannose?
Quali valutazioni d’impatto economico-sociale, in particolare su investimenti, gettito comunale, mercato immobiliare, valori patrimoniali, edilizia locale, turismo e spopolamento, sono state svolte dalla Confederazione, richieste ai Cantoni o considerate per le aree di montagna?
Il CF può pubblicare l’elenco delle comunicazioni, direttive o prese di posizione trasmesse al Ticino dall’ARE o da altri uffici federali sull’attuazione LPT1/R6 e indicare se ritiene compatibile con il diritto federale una fase transitoria proporzionata e limitata nel tempo, che eviti misure permanenti o irreversibili finché non vi sia una prassi chiara e proporzionata?