26.3669 · Interpellanza · 2026-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Depositato
Wortlaut
Recenti casi e analisi pubbliche hanno evidenziato il rischio che soggetti legati alla criminalità organizzata possano insediarsi in Svizzera, accedere all’economia legale, investire capitali di origine illecita o ottenere permessi e autorizzazioni senza che gli indizi disponibili siano tempestivamente condivisi tra le autorità competenti.
Il problema non riguarda solo la repressione penale, ma anche la capacità preventiva dello Stato di riconoscere situazioni di rischio prima che l’infiltrazione si consolidi. L’aumento delle segnalazioni al MROS conferma una crescente attenzione del settore finanziario, ma solleva la questione se le informazioni raccolte siano poi utilizzabili in modo efficace da autorità migratorie, fiscali, amministrative e di perseguimento penale.
Si chiede pertanto al Consiglio federale:
Le autorità svizzere dispongono oggi di strumenti sufficienti per filtrare preventivamente soggetti potenzialmente legati alla criminalità organizzata nell’ambito di procedure migratorie, autorizzative, fiscali o economiche?
In che misura le autorità competenti possono scambiarsi informazioni rilevanti, anche in assenza di una condanna definitiva, quando emergono indizi di legami con organizzazioni mafiose o criminalità organizzata transnazionale?
Esistono ostacoli giuridici, tecnici o organizzativi che impediscono a un’autorità di utilizzare tempestivamente informazioni detenute da un’altra autorità federale, cantonale, comunale, penale, fiscale, migratoria o dal MROS?
Come vengono considerate, nelle procedure amministrative svizzere, le informazioni provenienti da autorità estere, procedimenti penali stranieri o fonti aperte attendibili?
Il Consiglio federale ritiene necessario rafforzare le basi legali, le linee guida o i meccanismi di coordinamento affinché segnali di rischio mafioso siano valutati in modo uniforme e proporzionato da Confederazione e Cantoni?