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26.3777 · Interpellanza · 2026-06-18

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:1. Il Consiglio federale condivide la valutazione secondo cui non è di fatto possibile soddisfare il presupposto della presenza di una decisione dell’ONU, che sancisce un divieto o sanzioni, per l’emanazione di un divieto di organizzazioni, attualmente disciplinato dall’articolo 74 capoverso 2 della legge federale sulle attività informative (LAIn), a causa della facoltà di alcuni Paesi membri del Consiglio di sicurezza di porvi un blocco?2. Come giudica il Consiglio federale il fatto che nel caso di Hamas è stata necessaria una legge speciale specifica per colmare questa lacuna? Ritiene che questo modo di procedere possa essere un modello sostenibile anche per casi futuri oppure lo considera una soluzione d’emergenza?3. A che punto è l’inserimento dell’IRGC nella lista d’osservazione prospettato nei pareri relativi alle mozioni 26.3361 e 26.3102? Entro quando è prevista una decisione in merito?4. Il Consiglio federale è disposto a preparare già ora una revisione dell’articolo 74 LAIn che preveda come base per un divieto di organizzazioni una valutazione del pericolo elaborata dal SIC in autonomia e non richieda necessariamente di ricorrere a una decisione dell’ONU?5. Come valuta il Consiglio federale la segnalazione, già espressa in precedenza dal DFGP, della necessità di avviare le opportune modifiche di legge?6. Quali possibilità d’azione individua per combattere le strutture di Hezbollah o dell’IRGC in Svizzera, finché non sarà disponibile una legge speciale, una decisione dell’ONU o una modifica dell’articolo 74 LAIn?7. Il Consiglio federale riconosce in linea di principio che la competenza per le valutazioni in merito alla pericolosità di un’organizzazione non dovrebbe dipendere dai rapporti di maggioranza politici all’interno del Consiglio di sicurezza dell’ONU, ma dovrebbe piuttosto essere responsabilità della Svizzera in autonomia?

Begründung

Grazie all’articolo 74 LAIn la Svizzera dispone di uno strumento per vietare le organizzazioni particolarmente pericolose. Nella pratica però il presupposto sancito nel capoverso 2, che prevede la presenza di una decisione dell’ONU che sancisca un divieto o sanzioni, si rivela essere sempre più un ostacolo, poiché il Consiglio di sicurezza viene spesso bloccato a causa del diritto di veto di alcuni membri permanenti. Di conseguenza, la capacità d’azione della Svizzera in questioni centrali in materia di sicurezza dipende di fatto dai rapporti di maggioranza a livello internazionale, che non si orientano alla propria situazione di pericolo. Al contempo, oltre a Hezbollah e al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) iraniano, vi sono anche altri attori il cui potenziale di minaccia in Europa e in Svizzera è oggetto di un intenso dibattito.