Imparare dalla Danimarca e dalla Svezia. Impostare il ricongiungimento familiare in funzione degli interessi della Svizzera
26.3811 · Mozione · 2026-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Depositato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica di legge affinché, se non prevalgono trattati internazionali, il diritto al ricongiungimento familiare debba sempre rispettare le condizioni minime seguenti:
- il richiedente il ricongiungimento familiare dispone di risorse finanziarie sufficienti a garantire, in maniera duratura e senza alcun sostegno statale, il sostentamento proprio e delle persone che si ricongiungono; per i rifugiati riconosciuti vanno previste agevolazioni per i primi tre mesi dopo la concessione dell’asilo;
- il richiedente il ricongiungimento familiare ha già compiuto 24 anni;
- anche il coniuge che si ricongiunge ha già compiuto 24 anni e il matrimonio non è stato contratto ai fini del ricongiungimento familiare;
- i figli che si ricongiungono non hanno più di 15 anni;
- il richiedente il ricongiungimento familiare e le persone che si ricongiungono si assumono tutti i costi risultanti dal ricongiungimento (ottenimento dei documenti, spese di viaggio ecc.), senza alcun sostegno statale.
Begründung
Il ricongiungimento familiare è uno dei principali canali di migrazione e quindi uno dei principali motivi della crescita della popolazione in Svizzera. Tramite questa via è infatti giunto un quarto delle persone immigrate in maniera duratura nel 2023 (46 281 persone), il che corrisponde a un aumento del 7,6 per cento rispetto al 2022. Sul piano economico, la prosecuzione di questa tendenza non è nell’interesse globale della Svizzera poiché, contrariamente agli altri canali d’immigrazione regolari, il ricongiungimento familiare non è correlato a una domanda di manodopera. Si tratta addirittura di una delle categorie d’immigrazione più svantaggiose per la Svizzera, con un rischio di dipendenza dall’aiuto sociale – riconosciuto dal Consiglio federale – superiore alla media per i cittadini di Paesi terzi (17.3260). La Costituzione federale stabilisce tuttavia che l’immigrazione va gestita autonomamente e deve corrispondere agli interessi globali dell’economia svizzera. Per consentire il rispetto di questo principio, la Costituzione prevede espressamente la possibilità di limitare il diritto al ricongiungimento familiare (art. 121a Cost.). Danimarca e Svezia hanno mostrato la via in tal senso, in conformità alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Alla luce del risultato della votazione del 14 giugno 2026 sull’iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!», è giunta l’ora di riesaminare la valutazione che aveva portato a respingere la mozione 24.4320.