26.3820 · Mozione · 2026-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Depositato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le modifiche legislative necessarie per garantire che le espulsioni previste negli articoli 121 capoversi 3–6 della Costituzione federale (Cost.) e 66a del Codice penale (CP) possano essere eseguite conformemente alla volontà popolare e non vengano rese impossibili dall’applicazione dell’articolo 5 dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).
Begründung
Il 28 novembre 2010 Popolo e Cantoni hanno accolto l’iniziativa popolare per l’espulsione dei criminali stranieri. Il Parlamento ha attuato questa volontà popolare adottando in particolare l’articolo 66a CP. Ha tuttavia introdotto una clausola di rigore permettendo eccezionalmente al giudice di rinunciare all’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Allo stesso tempo, il Tribunale federale ha sviluppato una giurisprudenza secondo la quale i cittadini dell’Unione europea e dell’AELS che beneficiano dell’ALC non possono essere espulsi solo sulla base di una condanna penale figurante nell’elenco di cui all’articolo 66a capoverso 1 CP. Nella sua decisione di principio DTF 145 IV 364, il Tribunale federale ha stabilito che un’espulsione deve soddisfare anche i requisiti di cui all’articolo 5 dell’Allegato I ALC e che presuppone l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Questa giurisprudenza è stata confermata a più riprese, in particolare nella DTF 145 IV 55. Di fatto, questa interpretazione impedisce regolarmente l’esecuzione di espulsioni previste dall’articolo 66a CP. Per i cittadini soggetti all’ALC, non è più determinante sapere se le condizioni della clausola di rigore sono adempiute, bensì se esiste un pericolo attuale per l’ordine pubblico ai sensi dell’ALC. Ne consegue che una cospicua parte delle espulsioni volute dal costituente e dal legislatore non può essere eseguita. Questa situazione rischia di aumentare il rischio di recidiva a scapito delle potenziali vittime e della collettività. Inoltre, attenua l’effetto dissuasivo connesso alla sanzione dell’espulsione per gli stranieri che commettono un reato figurante nell’elenco dell’articolo 66a capoverso 1 CP.