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26.3851 · Mozione · 2026-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché i deepfake sessualizzati ai quali la persona interessata non ha consentito possano essere efficacemente contemplati e puniti dal diritto penale. A tal fine occorre in particolare estendere le fattispecie penali esistenti, segnatamente l’articolo 197a CP, ai contenuti intimi generati grazie all’intelligenza artificiale ed esaminare inasprimenti adeguati delle pene.

Begründung

I più recenti casi di deepfake sessualizzati in Svizzera evidenziano in maniera lampante che si è affermato un nuovo fenomeno di violenza sessualizzata digitale. Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale sono creati contenuti pornografici e immagini di nudo incredibilmente realistici, poi diffusi senza il consenso delle persone interessate. Il numero di casi è in aumento. Le vittime sono prevalentemente donne, ma sempre più spesso anche bambini e adolescenti. Il vigente diritto penale è insufficiente. Oggi, questi casi sono sussunti perlopiù sotto usurpazione d’identità o delitto contro l’onore. Queste fattispecie non sono state concepite per tali violazioni della sfera intima e non rispecchiano appieno l’effettivo grado di illiceità del reato. Ciò risulta in maniera particolarmente chiara nell’articolo 197a CP («pornovendetta»), che include la trasmissione non autorizzata di registrazioni intime, ma non di contenuti intimi realizzati artificialmente. Pertanto, di norma i deepfake sessualizzati non ricadono sotto tale disposizione, nonostante possano cagionare alle persone interessate un danno comparabile o addirittura maggiore. Il diritto vigente non considera dunque in maniera adeguata il particolare grado di illiceità dei deepfake sessualizzati. Questa mozione intende sviluppare in modo mirato le basi legali esistenti per migliorare la protezione delle vittime, rappresentare in maniera chiara il grado di illiceità e consentire un perseguimento penale efficace.