26.3855 · Mozione · 2026-06-18
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Depositato
Wortlaut
Con un’ordinanza il Consiglio federale ha inasprito le condizioni e i criteri di esenzione dal servizio per i sanitari di salvataggio, nonostante questi ultimi costituiscano un anello essenziale della catena di salvataggio. Questo sviluppo mette a repentaglio la capacità operativa dei servizi di soccorso e, di conseguenza, la sicurezza della popolazione.
La realtà operativa dei servizi interessati, le loro esigenze in termini di disponibilità e le tensioni persistenti sul mercato del lavoro rendono questa modifica particolarmente lontana dalla realtà sul campo. Cercando di rafforzare un pilastro fondamentale della sicurezza del Paese, si rischia di indebolirne un altro altrettanto indispensabile, creando così una contraddizione che compromette l’obiettivo perseguito.
Inoltre questa modifica renderebbe i sanitari di salvataggio gli unici attori dei servizi di pronto intervento a essere esclusi dai meccanismi di esenzione dal servizio, a differenza, in particolare, della polizia e dei pompieri.
Le recenti crisi, che si tratti della pandemia di COVID-19, della frana di Blatten o del dramma di Crans-Montana, hanno ricordato chiaramente quanto sia essenziale poter contare su servizi di soccorso pienamente operativi, immediatamente mobilizzabili e in grado di far fronte a un improvviso aumento delle esigenze. Questi eventi hanno dimostrato che la resilienza del sistema di soccorso costituisce un elemento determinante per garantire la protezione della popolazione in tutte le circostanze.
Tale preoccupazione è ampiamente condivisa. Questo intervento gode del sostegno della conferenza delle associazioni dei servizi di soccorso professionali, dell’interassociazione di salvataggio e della Swiss Paramedic Association, che rappresentano i principali partner professionali del settore e che hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alle conseguenze di tale modifica sulla capacità operativa dei servizi di soccorso.
Il Consiglio federale è quindi incaricato di modificare l’articolo 29, lettera a, dell’ordinanza RS 512.21 per ripristinare il testo di tale disposizione così come era prima dell’entrata in vigore della versione modificata del 1° giugno 2026, ovvero:
gli impiegati di servizi di salvataggio ai sensi dell’articolo 56 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie che esercitano una funzione secondo l’articolo 28 in qualità di sanitari di salvataggio in possesso di un diploma federale riconosciuto;