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26.3859 · Mozione · 2026-06-18

Dipartimento dell'interno

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) al fine di svincolare, nell’AVS, la riscossione dei contributi per il finanziamento delle spese di amministrazione dalla massa salariale – sgravando in questo modo i datori di lavoro e in particolare le PMI – e sostituirla con un importo forfettario per singolo caso per il trattamento dei casi; inoltre, nella pertinente legge dovrà sancire e disciplinare chiaramente la trasparenza circa i contributi alle spese di amministrazione, in modo da garantire la trasparenza richiesta all’articolo 67 LAVS tra le casse di compensazione.

Begründung

La regolamentazione definita dal Consiglio federale attualmente applicata in materia di riscossione e trasparenza dei contributi alle spese di amministrazione grava eccessivamente sui datori di lavoro e non incentiva in alcun modo le casse di compensazione ad aumentare la loro efficacia amministrativa, nonostante le prescrizioni fissate in tal senso nella LAVS nel 2022. Di conseguenza, i risultati della verifica del CDF del 7 gennaio 2026 sulla digitalizzazione del 1° pilastro non sorprendono. Nell’ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), le casse di compensazione cantonali e professionali prelevano, in virtù dell’articolo 1 dell’ordinanza del DFI sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS, contributi fino al 5 per cento della somma dei contributi dei datori di lavoro, che dipendono da una massa salariale in costante crescita; ciò avviene tra l’altro due volte: una per l’AVS e una per la cassa di compensazione per assegni familiari. Inoltre, a tre anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni della LAVS in materia, non vi è ancora trasparenza circa i contributi alle spese di amministrazione prelevati dalle casse di compensazione e le relative aliquote. L’articolo 157 OAVS e la summenzionata ordinanza del DFI, emanata nel 2011, non sono mai stati modificati, il che è in contraddizione con il tenore dell’articolo 67 LAVS. In un difficile contesto di mercato, che esige dai datori di lavoro incrementi di produttività sempre maggiori, e alla luce dell’evoluzione demografica, che dal canto suo necessita di un contributo per il finanziamento delle rendite AVS, non vi sono motivi ragionevoli per i quali i datori di lavoro debbano continuare a essere gravati da contributi alle spese di amministrazione ingiustificatamente eccessivi e poco trasparenti.