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26.3875 · Mozione · 2026-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rivedere l’ordinanza sul vino (RS 916.140) e le disposizioni pertinenti della legge sull’agricoltura (art. 60−64 LAg) in modo che gli importatori di vino siano esentati dall’obbligo di assoggettamento alla Fondazione Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV). Il controllo dei vini importati va completamente integrato nell’esecuzione della legge sulle derrate alimentari (LDerr) e negli attuali controlli doganali e alla frontiera.

Begründung

Già nel momento in cui varcano la frontiera i vini importati sono sottoposti a molteplici controlli da parte delle autorità doganali, delle autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari e, nell’ambito dell’accordo agricolo bilaterale con l’UE (all. 7), da parte delle autorità di certificazione del rispettivo Paese di origine.

L’ulteriore assoggettamento al CSCV rappresenta un onere burocratico e finanziario sproporzionato per gli importatori di vino e non apporta alcun valore aggiunto tangibile alla protezione dei consumatori.

Il CSCV è una fondazione di diritto privato, che svolge compiti sovrani di controllo, senza alcun obbligo di rendiconto democratico diretto. Tale struttura è in contraddizione con il principio di proporzionalità dell’intervento statale e con la libertà economica (art. 27 Cost.), nella misura in cui non sussiste alcuna necessità oggettiva di un controllo speciale.

Nel settore delle importazioni di vino tale necessità non sussiste. Il Consiglio federale è invitato a valutare, in una seconda fase, se le stesse considerazioni debbano essere estese anche ad altre categorie di commercianti di vino, in particolare ai viticoltori-cantinieri e ai piccoli produttori.

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