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26.3899 · Mozione · 2026-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la normativa sull’uso privato prevista nella legge sul diritto d’autore (art. 19 LDA) in modo da permettere un utilizzo appropriato delle opere letterarie e artistiche in formato digitale durante le lezioni.

Begründung

Nelle scuole e nelle università è fondamentale poter utilizzare opere letterarie e artistiche, altrimenti l’istruzione diventa impossibile. La LDA consente quindi «qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici» (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA). Per le riproduzioni devono tuttavia essere versati compensi, disciplinati nella cosiddetta Tariffa comune 7 (TC 7). L’utilizzo delle opere nelle scuole è attualmente limitato da quattro eccezioni (art. 19 cpv. 3 LDA), che vietano la riproduzione completa o quasi completa di opere (lett. a), la riproduzione di opere delle arti figurative (lett. b) e di spartiti musicali (lett. c) nonché la creazione di registrazioni dal vivo (lett. d).Al giorno d’oggi queste eccezioni possono essere talvolta problematiche, poiché limitano azioni che devono essere possibili nel contesto didattico. Attualmente le opere in formato digitale possono essere utilizzate in maniera adeguata solo se possono essere memorizzate integralmente, quindi nella loro totalità, su un server. Questo non è tuttavia consentito, poiché ai sensi del diritto d’autore la memorizzazione è considerata una riproduzione (prima eccezione: art. 19 cpv. 3 lett. a LDA). Questa limitazione impedisce utilizzi di opere importanti sotto il profilo didattico. Il problema è particolarmente evidente nel caso dei film. Nel corso degli anni, le scuole e le università hanno costituito vaste collezioni di DVD, che non possono più essere proiettati, in quanto i lettori sono praticamente introvabili e durante le lezioni i film sono fruiti solo su tablet e laptop. Il problema si è acuito con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, poiché il suo impiego nelle scuole e nelle università (p. es. per la traduzione o l’analisi di testi o l’elaborazione di contenuti di piattaforme di streaming e social media) impone parimenti la riproduzione completa di opere protette. A seguito della digitalizzazione, un utilizzo adeguato delle opere durante le lezioni è possibile solo se le opere disponibili in commercio possono essere riprodotte integralmente. Occorre quindi escludere dalle eccezioni l’utilizzo di opere a fini didattici, tranne che per le opere create esplicitamente per l’insegnamento, come libri di testo, materiale didattico e strumenti didattici, che continueranno a non poter essere riprodotti integralmente. I compensi per gli utilizzi nelle scuole e nelle università continuerebbero a essere versati tramite la TC 7. Questa soluzione terrebbe conto degli interessi di tutte le parti coinvolte: l’interesse del pubblico a ricevere un’istruzione al passo con i tempi, l’interesse delle scuole e delle università a utilizzare le opere in maniera semplice e conforme alla certezza del diritto e gli interessi dei titolari dei diritti a ricevere un compenso adeguato per l’utilizzo delle loro opere durante le lezioni.