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26.3909 · Mozione · 2026-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di estendere l’articolo 64 capoverso 1bis del Codice penale (CP) (internamento a vita per criminali estremamente pericolosi e refrattari alla terapia) ai terroristi, agli islamisti e alle persone che costituiscono una minaccia per lo Stato.

Begründung

I governi hanno l’obbligo di garantire la sicurezza dei propri cittadini. Se il diritto penale vigente non è sufficiente per neutralizzare le minacce provenienti da persone radicalizzate, l’internamento a vita di islamisti e terroristi estremamente pericolosi può rafforzare in maniera decisiva la prevenzione dei pericoli.L’estensione dell’internamento secondo l’articolo64 capoverso1bis CP serve a proteggere la collettività e rafforza la prevenzione dei pericoli: dato che il terrorismo islamico mira a causare vittime di massa, l’internamento intende impedire che individui pericolosi compiano attentati o sostengano reti logistiche. La tutela della vita, dell’integrità fisica e dell’ordinamento liberale democratico riveste la massima priorità.Il rischio di recidiva è estremamente elevato: gli islamisti e i terroristi condannati o i potenziali estremisti che hanno scontato la loro pena detentiva restano spesso prigionieri della loro ideologia. Ogni scarcerazione rappresenta dunque un rischio incalcolabile.Particolare pericolosità: l’ideologia del terrorismo islamista è fanatica e orientata alla distruzione. Le misure classiche di reinserimento sociale risultano inefficaci in caso di autori accecati dall’ideologia, per cui la società liberale e lo Stato di diritto democratico possono essere protetti solo con un internamento duraturo di islamisti e terroristi.L’incarcerazione di leader o predicatori radicali impedisce inoltre il reclutamento diretto e la radicalizzazione di nuovi seguaci dal carcere o nel loro ambiente immediato.