26.3918 · Postulato · 2026-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Depositato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto in che misura le norme vigenti in materia di responsabilità per danni causati da animali, in particolare ai sensi dell’articolo 56 del Codice delle obbligazioni, sono ancora adeguate alla luce dei sempre più stretti legami tra attività ricreative e aziende agricole. Il rapporto valuterà in particolare la questione della sorveglianza adeguata, la relazione tra autorizzazioni accordate simultaneamente a un agricoltore e a un’attività turistica o economica nella stessa zona nonché la responsabilità dell’ente pubblico.
Begründung
Il boom del turismo nelle zone agricole e negli alpeggi nonché la densificazione delle relative attività ricreative pongono oggi la Svizzera dinanzi a un vuoto giuridico che è essenziale colmare. Mentre le nostre campagne diventano spazi di coabitazione tra la produzione alimentare e il turismo di prossimità, i principi della responsabilità civile sono a volte in conflitto con la realtà dei fatti.In passato gli allevatori potevano far pascolare liberamente il bestiame in zone poco frequentate, garantendo un’adeguata sorveglianza mediante semplici recinzioni. Oggi devono convivere sempre più con diverse attività economiche, in particolare quelle ricreative. La maggiore affluenza in queste zone mette in discussione la valutazione dell’adeguatezza della sorveglianza. Alcuni procedimenti pendenti in caso di incidenti tragici costituiscono un pesante fardello per i gestori di un’attività agricola, che non sanno più se le pratiche rigorose che hanno sempre applicato siano ancora sufficienti a esonerarli da ogni responsabilità civile.Mentre le recenti tragedie sollevano numerosi interrogativi in merito ai rischi noti ma trascurati e alla ripartizione delle responsabilità, è inaccettabile lasciar pendere una spada di Damocle sulla testa dei contadini il cui bestiame o la cui attività agricola si trova in prossimità di numerosi utenti di attività ricreative. Questo a maggior ragione se la convivenza è riconducibile ad attività economiche vantaggiose per altri soggetti o se un ente pubblico ha concesso autorizzazioni a terzi