26.3931 · Mozione · 2026-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Depositato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato, in occasione della prossima revisione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, di modificare come segue l’articolo 85 capoverso 7:
Art. 85 cpv. 7
Le persone ammesse provvisoriamente non hanno diritto al ricongiungimento familiare.
Begründung
Uno straniero ammesso provvisoriamente non ha diritti di soggiorno in Svizzera. Deve essere rimpatriato quanto prima poiché la sua domanda di asilo è stata respinta. Come già sottolineato dal nome, l'ammissione di tali persone deve essere «provvisoria» e a breve termine. Un ricongiungimento familiare invece presuppone un soggiorno di lunga durata, il che non può essere il caso delle persone ammesse provvisoriamente. Il fatto che attualmente oltre il 60 per cento delle persone rientranti nel settore dell'asilo viva in Svizzera con lo statuto di «persona ammessa provvisoriamente» dimostra l'esistenza di abusi del sistema. Non si tratta più di ammettere in via provvisoria casi di rigore che non possono essere rimpatriati immediatamente, bensì di una falla del sistema svizzero dell'asilo. Permettendo il ricongiungimento familiare, la falla si allarga, in quanto i vantaggi offerti da questo statuto sono aumentati e le probabilità che una persona ammessa provvisoriamente lasci la Svizzera tendono a zero. D'altro canto, questa possibilità comporta un gran numero di abusi, poiché l'effettiva appartenenza alla famiglia non è praticamente mai controllata. In questo modo giungono in Svizzera innumerevoli altri immigrati che non avrebbero alcun diritto a soggiornare nel nostro Paese. Queste persone non figurano neanche nelle statistiche in materia di asilo poiché non devono presentare nessuna domanda. Stando ai Cantoni, negli ultimi tempi l'immigrazione tramite questo canale ha registrato un forte aumento e comporta sempre più problemi.