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26.4035 · Mozione · 2026-06-19

Dipartimento delle Finanze

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una proposta di modifica dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11) del seguente tenore:

1 La Banca nazionale svolge la politica monetaria nell’interesse generale del Paese. Essa garantisce la stabilità dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione congiunturale nonché delle ripercussioni sull’occupazione e sulla competitività dell’economia svizzera a livello internazionale.

Begründung

L’apprezzamento del franco si ripercuote ampiamente sulle esportazioni svizzere, in particolare sul settore dell’industria metalmeccanica ed elettronica (MEM) nonché su quello orologiero. Negli ultimi mesi il tasso di cambio per un euro è sceso, in alcuni casi, quasi alla soglia di 0.90 centesimi di franco svizzero, mentre quello per un dollaro statunitense è sceso sotto la soglia di 0.80 centesimi. Tale situazione ha già lasciato il segno. Nel 2025, infatti, l’industria svizzera ha perso circa 7000 posti di lavoro.

In virtù della Costituzione federale (art. 99 cpv. 2) e della LBN (art. 5 cpv. 1), la BNS dispone di un mandato misto ed è tenuta ad agire nell’interesse generale del Paese. Nella pratica, tuttavia, a differenza di quanto avveniva durante le precedenti crisi del franco, la BNS tende sempre più a privilegiare in modo unilaterale la stabilità dei prezzi. L’importanza della competitività della piazza imprenditoriale svizzera sembra aver perso rilevanza di fronte a ponderazioni legate alla politica monetaria.

Alla luce del rapido apprezzamento del franco, questo «punto cieco» rischia di accelerare la deindustrializzazione della Svizzera. La presente mozione mira a sancire il mandato costituzionale in modo più preciso, a livello legislativo, affinché nelle proprie decisioni la BNS tenga conto in modo vincolante anche dell’economia reale e della capacità di esportazione.