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26.406 · Iniziativa parlamentare · 2026-03-09

Parlamento

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

La legge sul Parlamento e l’ordinanza sull’amministrazione parlamentare sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento:

Art. 38 Delegazione amministrativa

1 La Delegazione amministrativa è eletta dalla Conferenza di coordinamento.

2 Essa consta di:

a. quattro membri di ciascuna Camera tre membri dell’Ufficio di ciascuna Camera;

b. il presidente del Consiglio nazionale e il presidente del Consiglio degli Stati un altro membro di ciascuna Camera.

3 La Delegazione amministrativa designa un proprio membro in veste di delegato. Si costituisce da sé.

4 Nei limiti delle sue competenze, la Delegazione amministrativa ha i diritti previsti all’articolo 45.

5 Prende le sue decisioni a maggioranza dei membri votanti.

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 38aCompiti della Delegazione amministrativa

1 La Delegazione amministrativa è incaricata della direzione suprema dell’amministrazione parlamentare.

2 Nei limiti delle sue competenze concernenti il progetto di preventivo dell’Assemblea federale, la Delegazione amministrativa assicura in particolare che l’Assemblea federale e i suoi organi dispongano delle necessarie risorse e infrastrutture.

3 Può emanare istruzioni:

a. per l'assegnazione di personale e mezzi finanziari;

b. su prescrizioni tecniche o organizzative in relazione ai servizi forniti ai parlamentari;

c. per delimitare il diritto degli organi dell’Assemblea federale di emanare istruzioni alle unità amministrative dei Servizi del Parlamento secondo l’articolo 65 capoverso 3, rispetto al diritto di emanare istruzioni dei Servizi del Parlamento.

4 La Delegazione amministrativa dispone le misure necessarie per garantire il funzionamento del Parlamento e la sicurezza delle persone, degli edifici e dei dati. Se necessario, i diritti dei deputati possono essere temporaneamente limitati.

Titolo prima dell’articolo 64

Capitolo 7: Amministrazione parlamentare e Servizi del Parlamento

Art. 118 cpv. 3bis

3bis Sono rivolti alla Delegazione amministrativa se concernono l'amministrazione parlamentare (infrastruttura, finanze, funzionamento, sicurezza).

2. Ordinanza del 3 ottobre 2003 sull’amministrazione parlamentare:

Titolo prima dell'art. 16c

Sezione 8: Trattamento di dati personali dei membri dell’Assemblea federale e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica.

Titolo prima dell’art. 17

Capitolo 2: Amministrazione parlamentare e Servizi del Parlamento

Sezione 1: Compiti dei Servizi del Parlamento e collaborazione

Titolo prima dell’art. 20

Sezione 2: Competenze

Art. 20 Delegazione amministrativa

1 La Delegazione amministrativa è competente per:

a. l’approvazione dei progetti di preventivo e di consuntivo dell’Assemblea federale;

b. la sorveglianza della gestione finanziaria;

c. la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dei Servizi del Parlamento conformemente all’articolo 27 capoverso 1;

d. l’approvazione del regolamento interno dei Servizi del Parlamento;

e. l’esame degli indicatori risultanti dal controllo gestionale e del sistema dei rapporti relativo al personale dei Servizi del Parlamento;

f. l’esercizio del diritto di polizia secondo l’articolo 69 capoverso 1 LParl e l’adozione di un regolamento interno per il Palazzo del Parlamento, salvo disposizioni contrarie per le sale delle Camere da parte delle presidenze delle Camere;

g. tutti gli altri affari amministrativi dell'Assemblea federale che non sono riservati o delegati ad altri organi dell’Assemblea federale o al segretario generale.

2 La Delegazione amministrativa esercita inoltre la vigilanza sui Servizi del Parlamento.

3A tale scopo dispone in particolare dei seguenti strumenti:

a. il diritto di consultare tutti i documenti della Direzione;

b. il contatto diretto con i collaboratori dei Servizi del Parlamento;

c. la documentazione relativa alla gestione del rischio;

d. i rapporti del servizio preposto alla compliance e l’attribuzione di mandati specifici a quest’ultimo;

e. il diritto di disporre audit esterni.

Art. 21 Presidente della Delegazione amministrativa Delegato

1 La Delegazione amministrativa designa un proprio membro per un bienniocome presidentecome delegato. a. rappresenta la Delegazione nei confronti dei Servizi del Parlamento;

2 In casi urgenti in questioni inerenti al personaleil presidente il delegato può esercitare le pertinenti attribuzioni spettanti alla Delegazione . Sono eccettuate le attribuzioni di cui all’articolo 27 capoverso 1.

Art. 22 cpv. 3 e 4

3 Decide in merito all’assegnazione delle risorse finanziarie e di personale dei Servizi del Parlamento nei limiti del preventivo adottato dall’Assemblea federale e nel rispetto delle direttive della Delegazione amministrativa.

4 Provvede affinché all’interno dei Servizi del Parlamento vengano rispettate le decisioni e le direttive della Delegazione amministrativa.

Art. 27 Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento

1 La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro:

a. del segretario del Consiglio nazionale; l’Ufficio del Consiglio nazionale è previamente sentito;

b. del segretario del Consiglio degli Stati; l’Ufficio del Consiglio degli Stati è previamente sentito;

2 Il segretario generale è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale rimanente.

3 Prima di assumere i segretari delle commissioni e delle delegazioni, vanno sentiti i presidenti delle commissioni e delegazioni interessate.

4 Prima di nominare i membri della Direzione e l’incaricato alla sicurezza, va sentita la Delegazione amministrativa.

5 La Delegazione amministrativa è competente per la designazione di altre funzioni e le nomine attribuitele da una legge federale.

Art. 31 lett. b

Le seguenti funzioni sono riservate a persone di cittadinanza svizzera:

b. segretario del Consiglio nazionale;

Begründung

La presente iniziativa parlamentare si prefigge di individuare una soluzione di compromesso tra le posizioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. Il 12 ottobre 2023 la CIP-N ha presentato l’iniziativa parlamentare 23.471 «Rafforzamento della continuità e dell'indipendenza della direzione suprema dell'amministrazione parlamentare» che è stata respinta dal Consiglio degli Stati l’11 settembre 2025. Quale controproposta, il 24 giugno 2025 la CIP-S ha presentato l’iniziativa parlamentare25.462 «Ruolo, compiti e funzionamento della Delegazione amministrativa» che è stata a sua volta respinta dalla CIP-N il 23 ottobre 2025.

In linea di principio nessuno nega che occorre intervenire in relazione al ruolo della Delegazione amministrativa (DA). Le proposte presentate dalla CIP-S nell’iniziativa parlamentare 25.462 non hanno convinto la maggioranza dei membri della CIP-N in particolare poiché la rotazione annuale dei membri della DA non favorisce la continuità.Inoltre, i presidenti e i vicepresidenti delle Camere sono in un rapporto di diretta dipendenza dalla direzione dei Servizi del Parlamento, in particolare dal segretario generale, dal segretario del Consiglio degli Stati e dal segretario del Consiglio nazionale. Per questo motivo, per quanto riguarda uno dei compiti fondamentali della DA, ovvero l’alta vigilanza sui Servizi del Parlamento, la CIP-N ha ritenuto che i requisiti odierni di una governance al passo con i tempi non siano pienamente soddisfatti.

D’altro canto nella CIP-N nessuno aveva invece contestato le proposte della CIP-S

  • che precisano meglio il ruolo e i compiti della DA,

  • che distinguono in modo chiaro le competenze decisionali della DA in relazione alla sfera organizzativa e finanziaria dell’amministrazione del Parlamento e dei deputati, dal suo ruolo di vigilanza sui Servizi del Parlamento a sostegno del Parlamento quale servizio esecutivo di Stato maggiore,

  • e che, infine, delimitano meglio le competenze degli Uffici delle Camere rispetto a quelle che

della DA.

Il presente progetto cerca di gettare un ponte verso la CIP-N riprendendo i punti non contestati dell’iniziativa parlamentare e proponendo una soluzione pragmatica di compromesso per quanto concerne la composizione della DA. Secondo la presente iniziativa, in futuro si potrà rinunciare alla funzione di «delegato», poiché il presidente della DA potrà assumere i pertinenti compiti.