26.420 · Iniziativa parlamentare · 2026-03-20
Parlamento
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
L’articolo 405 capoverso 3 lettera a CPP va integrato come segue: «[…], fermo restando che il pubblico ministero può essere dispensato se chiede soltanto la conferma della sentenza della giurisdizione inferiore;»
Begründung
L’articolo 337 capoverso 3 del Codice di procedura penale impone al pubblico ministero di sostenere personalmente l’accusa al dibattimento se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in questi casi la presenza del pubblico ministero al dibattimento è obbligatoria; non è possibile una dispensa da parte del tribunale d’appello, nemmeno se il pubblico ministero chiede semplicemente la conferma della sentenza della giurisdizione inferiore e rimanda alle proprie precisazioni in primo grado o alla motivazione della sentenza, senza quindi presentare nuove richieste né avanzare nuovi argomenti.
È indiscutibile che, nei casi di cui all’articolo 337 capoverso 3 CPP, il pubblico ministero è tenuto a comparire al dibattimento di primo grado e sostenere personalmente l’accusa. La presenza del pubblico ministero all’udienza d’appello è invece spesso poco opportuna quando esso chiede semplicemente una conferma integrale della sentenza della giurisdizione inferiore e si limita a rimandare alle proprie precisazioni dinanzi alla giurisdizione inferiore o alla motivazione della sentenza della giurisdizione inferiore.
La presenza obbligatoria del pubblico ministero, anche quando questi chiede semplicemente la conferma della sentenza della giurisdizione inferiore, comporta un notevole dispendio di risorse in tutti i Cantoni. Ciò rende necessario, tra l’altro, un aumento dell’organico presso i pubblici ministeri con conseguenti costi aggiuntivi. Inoltre, l’obbligo di presenza del pubblico ministero comporta per il tribunale d’appello un maggiore onere nel trovare un termine per il dibattimento che vada bene a tutti i partecipanti al procedimento, il che non di rado causa ritardi nel procedimento e, nel peggiore dei casi, può perfino influire sull’entità della pena (violazione dell’imperativo di celerità). Una dispensa non pregiudica altresì i diritti degli imputati. Se il pubblico ministero chiede soltanto una conferma integrale della sentenza della giurisdizione inferiore, si applica il divieto della reformatio in peius, ossia la sentenza non può essere modificata a svantaggio dell’imputato.
Si intende pertanto consentire alla giurisdizione d’appello di dispensare il pubblico ministero. Ovviamente, nonostante la possibilità di una dispensa, se lo ritiene necessario, il tribunale d’appello può comunque obbligare il pubblico ministero a sostenere personalmente l’accusa anche nella procedura d’appello di secondo grado (p. es. su richiesta di un rappresentante del danneggiato).