26.427 · Iniziativa parlamentare · 2026-05-21
Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio degli Stati
Wortlaut
La Costituzione federale è completata da una disposizione transitoria che contempla i seguenti punti:
Gli accordi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–n del decreto federale 1 dell’oggetto 26.023 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III) sono approvati e il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
[Opzionale]: L’articolo 121a capoverso 4 non si applica agli accordi di cui al numero 1.
In caso di contraddizione tra gli accordi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–n del decreto federale 1 e i nuovi accordi in materia di elettricità, sicurezza alimentare e sanità dell’oggetto 26.023 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Bilaterali III), da un lato, e la Costituzione federale o una legge federale, dall’altro, si applica il diritto interno, se il legislatore costituzionale o federale si è scostato volutamente dall’accordo.
Occorre pertanto garantire che gli atti normativi o le modifiche delle leggi federali necessari all'attuazione degli accordi di cui al numero 1 entrino in vigore solo se la modifica costituzionale è stata approvata dal Popolo e dai Cantoni.
Begründung
Numeri 1–2: Una disposizione transitoria nella Costituzione federale mira a creare una base costituzionale per gli accordi volti a stabilizzare le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Ciò consentirà in particolare di eliminare eventuali incertezze relative alla costituzionalità della modifica dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. È stata infatti sollevata la questione se le nuove disposizioni relative alla direttiva sulla cittadinanza dell’Unione siano in contrasto con l’articolo 121a Cost. relativo alla gestione dell’immigrazione. In virtù della nuova disposizione transitoria, l’articolo 121a capoverso 4, che stabilisce che non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono l’articolo 121a Cost., non trova in ogni caso applicazione, sia implicitamente grazie al numero 1 (norma costituzionale successiva), sia esplicitamente grazie al numero 2 opzionale. La disposizione transitoria pone fine anche alla discussione sull’applicazione controversa di un referendum obbligatorio sui generis in materia di trattati internazionali.
Numero 3: Si intende inoltre eliminare le incertezze relative all'applicabilità della giurisprudenza Schubert nell'ambito dell’attuazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e di altri accordi volti a stabilizzare le relazioni tra la Svizzera e l'UE (Bilaterali III), nonché degli atti dell'UE da essi contemplati. Il legislatore costituzionale e quello federale devono disporre a livello nazionale del margine di manovra necessario per derogare, se necessario, a tali accordi e assumersi le relative conseguenze di diritto internazionale.