93.440 · Iniziativa parlamentare · 1993-06-16
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Il sottoscritto, valendosi delle facoltà concesse dall'articolo 21bis della legge sui rapporti fra i Consigli e dall'articolo 30 del regolamento del Consiglio nazionale presenta la seguente iniziativa parlamentare concepita in termini generali:
La pratica federale basata sull'articolo 49, primo capoverso, lettera b del decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD) - e per quanto riguarda la legge sull'imposta federale diretta (LIFD) che entrerà in vigore il 1 gennaio 1995 sull'articolo 58, primo capoverso, lettera b - e sulla circolare del 8 novembre 1946 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che fece seguito a una sentenza del Tribunale federale del 25 ottobre 1946 secondo la quale tangenti e bustarelle versate in Svizzera o all'estero per ottenere, attraverso la corruzione attiva di funzionari o magistrati, l'assegnazione di lavori o di ordinazioni sono fiscalmente deducibili se provate, è modificata, attraverso una revisione dell'articolo 49, capoverso 1, lettera b del DIFD - e del futuro articolo 58, capoverso 1, lettera b della LIFD - nel senso di escludere in tutti i casi la deducibilità fiscale di tali versamenti.
Begründung
La pratica delle tangenti e delle bustarelle versate da ditte a funzionari o magistrati o partiti per ottenere facilitazioni e appoggi nelle gare di appalto di grandi lavori a di grosse ordinazioni costituisce uno degli aspetti più preoccupanti dei rapporti fra economia e politica in molti paesi dell'Europa occidentale. I casi dell'Italia, i più clamorosi, della Francia, della Spagna occupano ormai da mesi la cronaca dei giornali. Ma anche la Svizzera non sembra esente da tali fenomeni. Basti ricordare l'affare Huber a Zurigo e altri ancora.
Molti studi dimostrano che il fenomeno tende ad espandersi. Lo stesso ha conseguenze nefaste dal punto di vista della credibilità delle istituzioni, ma anche dal punto di vista economico e finanziario.
Un po' dappertutto ci si preoccupa di creare strumenti legali adeguati a combattere, sul piano penale o anche su quello fiscale una tale pratica illecita. Ad esempio uno svizzero, Mark Pieth presiede la commissione dell'OCDE chiamata a preparare un piano d'azione per combattere il fenomeno
In questo quadro la pratica in vigore a livello federale secondo la quale le tangenti e le bustarelle versate da ditte per ottenere appalti e ordinazioni sono, ai fini dell'imposta federale diretta, fiscalmente deducibili se documentate favorisce i fenomeni di corruzione attiva. Questo sia che delle stesse siano beneficiari degli svizzeri o degli stranieri.
Una pratica, come ha confermato lo stesso Consiglio Federale nelle sue risposte all'interpellanza del sottoscritto del 11 marzo 1992 (no 92.3080, Imposta federale diretta. Costi aziendali) e dell'on. Jean Ziegler del 19 giugno 1992 (no 92.3275, Corruption active et déduction fiscales), che si basa sull'articolo 49, capoverso 1, lettera b del Decreto sull'imposta federale diretta (DIFD) - e sul futuro articolo 58, capoverso 1, lettera b della Legge sull'imposta federale diretta (LIFD) che entrerà in vigore il 1 gennaio 1995 - e su una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) dell'8 novembre 1946 emanata a seguito di una decisione del Tribunale Federale del 25 ottobre 1946.
Tale pratica risulta superata dai fatti e dall'evoluzione della situazione. Essa è sempre meno comprensibile e la risposta data dal Consiglio Federale alle due interpellanze già citate insoddisfacente e per parecchi versi incomprensibile. Infatti la pratica in questione, non fosse altro che per le tangenti e bustarelle di cui sono beneficiari delgi stranieri comporta anche importanti perdite fiscali.
Ma è l'aspetto illegale, politicamente inaccettabile e pericoloso per gli stessi valori della democrazia, della pratica delle tangenti e bustarelle che non può più essere accettato e che addirittura arrischia di essere sempre meno eurocompatibile. Per non dire delle distorsioni che la pratica introduce nelle regola della libera concorrenza e del libero mercato.
In ogni caso, sia dal punto di vista fiscale, che da quello economico e penale, lo stato deve combattere tale pratica e non facilitarla con norme fiscali come quella in vigore, discutibili e poco corrette.
Questo per non dire dell'opportunità di rafforzare le norme penali di lotta contro la corruzione attiva di funzionari e magistrati.